Sentenza n. 741/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla conclusione del procedimento di VIA relativo a un impianto eolico di sei aerogeneratori, per complessivi 37,20 MW, e sulle opere di connessione alla RTN
Esito
Favorevole al ricorrente (proponente energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il silenzio serbato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di VIA presentata il 17 luglio 2024 ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006. L’istanza era stata dichiarata procedibile e pubblicata il 7 agosto 2024; la fase di consultazione pubblica si era conclusa senza osservazioni, ma la Commissione non aveva predisposto lo schema di provvedimento di VIA e il Ministero non aveva concluso il procedimento. La ricorrente ha dedotto la violazione dei termini perentori previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui la Commissione deve esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, mentre il Ministero deve adottare il provvedimento finale nei successivi trenta giorni, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura. È stato inoltre chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere, l’eventuale esercizio del potere sostitutivo e il rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria, pari a euro 11.218,15, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006.
La decisione
Il TAR ha accertato che, dopo la pubblicazione della documentazione il 7 agosto 2024, era inutilmente decorso il termine massimo di centotrenta giorni previsto dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 per la predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Ne derivava l’obbligo del MASE di concludere espressamente il procedimento, anche in applicazione dell’art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990. Il ricorso avverso il silenzio è stato quindi accolto e il Ministero è stato ordinato di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante la predisposizione dello schema di VIA a cura della Commissione. Il termine giudiziale non consente tuttavia di alterare il sistema legislativo di priorità e di quote previsto per i progetti PNIEC: la valutazione deve avvenire nell’ambito della quota riservata ai progetti non prioritari, pari ad almeno due quinti, senza sopravanzare i progetti prioritari già calendarizzati. Il TAR ha inoltre riconosciuto il diritto al rimborso del cinquanta per cento degli oneri istruttori, accertato il pagamento originario di euro 22.436,30 e qualificato il rimborso come conseguenza automatica del superamento del termine perentorio. Il MASE è stato condannato alla restituzione di euro 11.218,15, previa verifica dell’importo effettivamente versato. È stata prevista la possibilità di nominare un commissario ad acta su istanza di parte in caso di ulteriore inadempimento. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di VIA l’autorità competente verifica la completezza della documentazione...
La pubblicazione della documentazione, effettuata all’esito della verifica di procedibilità, determina l’avvio della fase procedimentale rilevante ai fini del decorso dei termini di VIA e comporta l’obbligo di definizione espressa del procedimento.
art. 24 d.lgs. 152/2006
Disciplina la pubblicità dell’istanza e la fase di consultazione pubblica nell’ambito del procedimento di VIA.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC entro 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione ... e comunque entro 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione ... nei successivi 30 giorni ... il direttore generale ... adotta il provvedimento di VIA
Stabilisce una scansione temporale perentoria per la predisposizione dello schema da parte della Commissione e per l’adozione del provvedimento finale di VIA da parte del Ministero.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento ... non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria
Il superamento dei termini perentori determina il diritto del proponente al rimborso del cinquanta per cento degli oneri istruttori, quale conseguenza diretta e automatica del ritardo.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006
Prevede l’intervento del titolare del potere sostitutivo, che deve adottare l’atto entro trenta giorni, previa eventuale acquisizione del parere ISPRA qualora la Commissione tecnica non si sia pronunciata.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241
Qualifica come perentori tutti i termini del procedimento di VIA, rafforzando l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento e le conseguenze del ritardo.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
L’avvio del procedimento e il decorso dei termini settoriali impongono all’amministrazione una conclusione espressa.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono al giudice amministrativo di accertare l’illegittimità del silenzio e di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine prefissato.
art. 34, comma 1, lett. b), c.p.a.
Impone di conformare il contenuto dell’ordine giudiziale alle esigenze di effettiva attuazione della decisione e di contemperamento degli interessi rilevanti.
art. 8, commi 1 e 1-ter, d.lgs. 152/2006
Il termine giudiziale assegnato per provvedere non può alterare il sistema legislativo di priorità e di quote di calendarizzazione dei progetti PNIEC.
art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990
Il rimborso previsto dall’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006 costituisce una speciale forma di indennizzo per ritardo procedimentale.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA relativo ai progetti soggetti alla competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, i termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 sono perentori; il loro inutile decorso integra il silenzio-inadempimento e impone all’amministrazione di concludere espressamente il procedimento.
- Quando la documentazione del progetto è stata pubblicata ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 e sono decorsi i termini per la predisposizione dello schema e per l’adozione del provvedimento di VIA, il giudice può ordinare al Ministero competente di provvedere entro un termine prefissato, anche mediante l’attività della Commissione tecnica preposta.
- L’ordine giudiziale di provvedere non può sovvertire il sistema legislativo di priorità e di quote di calendarizzazione dei progetti PNIEC: il progetto interessato deve essere esaminato entro il termine fissato, ma nell’ambito della quota di appartenenza e senza pregiudicare i progetti prioritari già calendarizzati.
- Il mancato rispetto dei termini perentori di conclusione del procedimento di VIA determina, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, il diritto automatico del proponente al rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria effettivamente corrisposti.
- L’azione avverso il silenzio può condurre a un ordine conformato di provvedere che individui sia il termine entro cui l’amministrazione deve attivarsi sia le modalità di attuazione compatibili con il quadro legislativo di priorità e con il bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 861/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 862/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 863/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 864/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 865/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 866/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →