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Sentenza

Sentenza n. 552/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza n. 127/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Fermo, Sezione Lavoro, Consigliere relatore Dott. Alberto Pavan, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 238/2023, pubblicata in data 02/10/2023 e notificata il 22/11/2023, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Fermo, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 127/2023 del Tribunale ordinario di Fermo, passata in giudicato e regolarmente notificata all’Amministrazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all’assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici individuati nella sentenza. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva contestato la spettanza né l’azionabilità della pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero e alle articolazioni amministrative intimate di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l’eventuale perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. L’Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al ricorrente dal giudicato del giudice ordinario, la cui esecuzione è stata azionata dinanzi al giudice amministrativo.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese prevista dall’art. 93 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Accertata l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di un giudicato e in assenza di contestazioni sulla spettanza o sull’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione integrale del titolo, salvo lo scomputo delle somme già eventualmente corrisposte.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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