Cassazione Penale, Sentenza n. 38664/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado: Mosca era stato condannato per il reato di ingiuria aggravata per avere, il 06/07/2018, offeso l'app. Tullio Graziano. I motivi di ricorso contestavano il travisamento del fatto e la carenza/illogicità della motivazione (particolare censura sulla valutazione della prova e sulla scelta di ritenere credibile la sola teste Peri), l'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione (art. 198 cod. pen. mil. pace) e l'omessa prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante. Sono stati presentati due atti difensivi separati con motivate censure sugli aspetti probatori e di diritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso e ha respinto il ricorso di Mosca. Ha confermato la ricostruzione di merito operata dalla Corte militare d'appello (che aveva ridotto la pena rispetto al primo grado ma aveva comunque condannato Mosca a tre mesi di reclusione militare con i doppi benefici di legge per ingiuria aggravata). La Cassazione ha ritenuto legittima e sufficiente la motivazione dei giudici di merito: la teste Peri è stata ritenuta credibile per essere stata presente sin dall'inizio, per la precisione dei particolari forniti e perché ha riferito fatti a carico di entrambi gli imputati; non è stata provata con certezza la presunta minaccia attribuita a Mosca; non è stata riconosciuta la particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis in considerazione del numero di persone coinvolte e dell'offuscamento dell'immagine di disciplina; non è stata riconosciuta l'attenuante della provocazione perché l'ingiuria sarebbe stata pronunciata da Mosca prima delle risposte dell'app. Graziano; la negazione della prevalenza delle attenuanti generiche è stata adeguatamente motivata in relazione al ruolo e al comportamento dell'imputato. Pertanto il ricorso è stato rigettato e la sentenza di merito è confermata nei suoi punti essenziali.
Norme richiamate
art. 196 cod. pen. mil. pace e art. 47 cod. pen. mil. pace
Norma contestata per il reato di ingiuria aggravata: la Corte ha ritenuto sussistente l'ingiuria (espressione "parassita dei Carabinieri") ma non le minacce non provate con certezza.
art. 198 cod. pen. mil. pace
Attenuante della provocazione: la Corte ha interpretato che essa richiede un fatto ingiusto immediato e idoneo a provocare lo stato d'ira; nel caso concreto tale fatto non è stato dimostrato e l'ingiuria sarebbe stata pronunziata da Mosca prima delle risposte offensive.
art. 131-bis cod. pen.
Istituto della particolare tenuità del fatto: la Corte ha ribadito che l'applicabilità va valutata concretamente sulle modalità della condotta e sull'esiguità del danno o del pericolo; la presenza di numerose persone coinvolte e il danno alla disciplina militare hanno escluso la tenuità nel caso concreto.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato della Cassazione sulla motivazione: la Corte ha ricordato che in cassazione sono deducibili solo vizi della motivazione consistenti nella sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà; non è consentito un nuovo apprezzamento dei fatti e della credibilità delle prove se non in presenza di tali vizi manifesti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Un., sentenza Contaldo n.10713/2010 e altre pronunce richiamate)
Principio sul giudizio comparativo tra circostanze attenuanti e aggravanti: la scelta del giudice di merito è discrezionale e sindacabile solo se priva di motivazione o manifestamente illogica; nel caso la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sul diniego della prevalenza delle attenuanti.
Massime di principio
- La Cassazione non rinnovando il giudizio di fatto, sindaca solo vizi gravi della motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà) e non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della credibilità delle prove.
- La credibilità di un testimone può essere fondata su elementi concreti come essere presente sin dall'inizio, precisione dei particolari e capacità di riferire fatti a carico di più soggetti; la mancanza di conferme da altri testimoni non annulla automaticamente la credibilità se è motivato perché solo quel testimone ha potuto percepire certi momenti.
- L'istituto della particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione concreta: il fatto dev'essere realmente esiguo sia nella modalità che nel danno/pericolo; coinvolgimento di più persone, disturbo al servizio o offuscamento della disciplina militare possono escluderne l'applicazione.
- L'attenuante della provocazione richiede la prova di un fatto ingiusto, immediato e idoneo a suscitare uno stato d'ira nel reo; comportamenti pregressi o generici astii non sono automaticamente idonei a fondarla se non provati e collegati temporalmente alla reazione.
- La determinazione della prevalenza tra attenuanti e aggravanti è una scelta discrezionale del giudice di merito: deve essere adeguatamente motivata ma resta insindacabile in cassazione se non viziata da arbitrio o manifesta illogicità.
- Quando la sentenza di appello è conforme a quella di primo grado ('doppia conforme'), le motivazioni si integrano formando un unico corpo argomentativo e la cassazione valuta l'insieme argomentativo risultante.
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