Sentenza n. 3910/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1420/2025 del Tribunale di Milano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero al pagamento del beneficio economico annuale tramite carta elettronica e delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Giudice del lavoro, notificata via PEC al Ministero il 28 marzo 2025, era passata in giudicato e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche. Nonostante il decorso del termine, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. È stata chiesta la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l’esistenza o l’ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inottemperanza del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato. Ha rilevato che il titolo era stato ritualmente notificato, che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e che l’amministrazione non aveva adempiuto, mentre il credito non risultava contestato né nell’an né nel quantum. Ha ordinato al Ministero di provvedere integralmente, entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, al pagamento del beneficio di 500 euro annui tramite carta elettronica per gli anni scolastici 2020/21-2023/24, nel rispetto dei vincoli di legge, nonché delle spese di lite liquidate nel giudizio presupposto in 1.030 euro, oltre spese generali e accessori, in favore del difensore antistatario. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, attribuendogli il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento, a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, diretto ad accertare l’inottemperanza e a imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il pagamento delle somme dovute in forza di un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione può essere richiesto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo; decorso inutilmente tale termine, l’inerzia dell’amministrazione può essere accertata in sede di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È il fondamento del beneficio economico annuale di 500 euro attribuito tramite carta elettronica per l’aggiornamento professionale del personale docente, riconosciuto nel giudizio presupposto.
Massime di principio
- Quando una sentenza di condanna passata in giudicato è stata ritualmente notificata alla pubblica amministrazione e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, l’omesso pagamento consente di dichiarare l’inottemperanza e di ordinare all’amministrazione l’adempimento integrale.
- La mancata contestazione, da parte dell’amministrazione costituita, dell’esistenza e dell’ammontare del credito, unitamente all’assenza di pagamenti anche parziali, conferma l’inottemperanza al titolo giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, individuando termini e modalità dell’esecuzione.
- Le spese dell’ulteriore giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell’amministrazione inadempiente e possono essere distratte in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
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