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Sentenza

Sentenza del 17/05/2019 n. 13330 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava un avviso di accertamento ICI relativo al 2001 e, soprattutto, l'applicazione delle sanzioni. Sosteneva di non aver presentato la dichiarazione e non aver versato l'imposta perché riteneva l'immobile, un centro postale meccanizzato, classificabile in categoria catastale E/3 e quindi esente. Deduceva inoltre errore di fatto, errore di diritto dovuto a obiettiva incertezza normativa, illegittima applicazione della recidiva, mancata applicazione della continuazione e vizi nella quantificazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato le censure relative all'errore di fatto e all'incertezza normativa: la società, trasformata in società per azioni e operante in forma privatistica, non poteva presumere di conservare l'esenzione prevista per gli immobili pubblici; inoltre la sua prolungata mancata collaborazione, omessa dichiarazione, mancato pagamento e mancata richiesta di rendita catastale escludevano la buona fede e l'incertezza oggettiva. Ha però accolto, nei limiti indicati, i motivi sulla recidiva e sulla continuazione, rilevando che la recidiva può applicarsi solo se le precedenti violazioni sono state definitivamente accertate o non impugnate e che il giudice avrebbe dovuto esaminare la richiesta di cumulo giuridico delle sanzioni, applicabile anche all'ICI. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7

    esenzione ICI per determinati immobili

    L'esenzione non è stata riconosciuta perché l'immobile era stato definitivamente classificato in categoria catastale D, non E/3.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3

    determinazione della base imponibile ICI

    È stato richiamato dal Comune per determinare il valore imponibile dell'immobile.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5

    La responsabilità per la sanzione amministrativa tributaria richiede la colpevolezza.

    La colpa è presunta in capo a chi commette la violazione, salvo prova dell'assenza di colpa. La buona fede esclude la sanzione solo quando l'errore sia inevitabile e non superabile con la normale diligenza.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 1

    L'errore della società sulla classificazione catastale non è stato ritenuto inevitabile, considerata la sua natura societaria, l'attività svolta in forma imprenditoriale e la mancata adozione di condotte diligenti.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2

    non è punibile l'autore quando la violazione è determinata da obiettive condizioni di incertezza

    L'incertezza normativa deve essere oggettiva, cioè deve rendere impossibile individuare con sicurezza la norma applicabile mediante un'interpretazione metodicamente corretta; non coincide con la semplice ignoranza o convinzione soggettiva del contribuente.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 7, comma 3

    La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole

    La recidiva tributaria richiede che la precedente violazione sia stata definitivamente accertata dal giudice tributario oppure sia divenuta definitiva per mancata impugnazione.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12, commi 2 e 5

    cumulo giuridico e continuazione per violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi

    Il cumulo giuridico, applicabile anche all'ICI, impone di determinare la sanzione sulla violazione più grave aumentandola entro i limiti di legge, anziché sommare automaticamente tutte le sanzioni. Il giudice deve esaminare la relativa richiesta.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza

    La norma conferma l'esclusione delle sanzioni solo in presenza di un'incertezza normativa oggettiva, non di una mera errata valutazione del contribuente.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3

    le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza

    Lo Statuto del contribuente tutela il contribuente soltanto quando l'interpretazione della disciplina fiscale risulti realmente ambigua e non univoca.

Massime di principio

  • La semplice convinzione del contribuente di avere diritto a un'esenzione non esclude le sanzioni: occorre dimostrare un errore inevitabile, non superabile con la normale diligenza.
  • La trasformazione di un ente pubblico in società privata può incidere sul regime fiscale: la prosecuzione di un servizio di interesse pubblico non comporta automaticamente la conservazione delle esenzioni previste per gli enti pubblici.
  • L'incertezza normativa rilevante per evitare le sanzioni deve essere oggettiva e riconoscibile nel sistema giuridico, non derivare soltanto dall'interpretazione soggettiva o dall'ignoranza del contribuente.
  • La recidiva tributaria non può fondarsi su precedenti violazioni ancora contestabili: il precedente deve essere definitivo per giudicato o per mancata impugnazione.
  • Quando vengono contestate più violazioni tributarie della stessa indole in diversi periodi d'imposta, deve essere valutata la continuazione e il possibile cumulo giuridico, generalmente più favorevole del cumulo materiale.
  • Il giudice deve pronunciarsi su tutte le richieste specificamente formulate, inclusa la domanda di applicazione del cumulo giuridico; l'omessa valutazione può comportare la cassazione con rinvio.

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