Cassazione Civile, Ordinanza n. 28557/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso perché, prima della trattazione, è intervenuta rinuncia congiunta ai ricorsi e relativa accettazione. Il giudizio di cassazione è stato quindi dichiarato estinto per rinuncia, senza provvedere sulle spese ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società proprietaria ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Milano. Dal testo disponibile non emergono la vicenda sostanziale e i motivi di censura, poiché la Corte non entra nel merito: prima dell’udienza le parti ricorrenti hanno depositato un atto congiunto di rinuncia ai ricorsi, con relativa accettazione. È presente anche un ricorso incidentale della compagnia assicurativa, ugualmente rinunciato nell’ambito dell’atto congiunto.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.c.
non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c.
In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di legittimità secondo la previsione richiamata.
Massime di principio
- Quando tutte le impugnazioni pendenti vengono oggetto di rinuncia con relativa accettazione prima della decisione, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione senza esaminare il merito.
- L’estinzione per rinuncia comporta la chiusura del giudizio di legittimità e impedisce una pronuncia sulle spese, se ricorrono le condizioni indicate dall’art. 391, comma 4, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
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