Sentenza del 11/06/2019 n. 1164 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Ingiunzioni fiscali - notifica - raccomandata A/R ordinaria - è utilizzabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'ingiunzione fiscale del 18 dicembre 2014, sostenendo principalmente che la notifica effettuata mediante raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno fosse illegittima e che dovesse applicarsi esclusivamente la procedura prevista dal r.d. n. 639/1910, anziché quella prevista dagli artt. 26 e 50 del d.P.R. n. 602/1973. Ha inoltre contestato il potere della concessionaria di emettere autonomamente l'ingiunzione e di procedere alla riscossione senza ulteriori provvedimenti giudiziali, nonché alcuni profili relativi ai termini di impugnazione e all'esecutività del titolo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittima la notifica dell'ingiunzione mediante raccomandata A/R ordinaria, purché il termine per impugnare decorra dall'effettiva ricezione del plico. Ha inoltre riconosciuto che la società concessionaria poteva emettere e porre in esecuzione il titolo, poiché gli atti impositivi sono esecutivi di diritto e non necessitano di un'ulteriore dichiarazione giudiziale di esecutorietà. Le spese di giudizio sono state poste a carico del contribuente soccombente e liquidate in 600 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La cartella può essere notificata anche direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La notifica dell'atto di riscossione può essere effettuata direttamente dal concessionario tramite raccomandata A/R ordinaria; il termine per l'impugnazione decorre dall'effettiva ricezione del plico.
Art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disciplina l'inizio dell'esecuzione forzata successiva alla notifica dell'atto di riscossione ed è stato ritenuto applicabile insieme all'art. 26.
Art. 14 legge 20 novembre 1982, n. 890
È stato richiamato con riferimento alla procedura di notificazione a mezzo posta utilizzata dal concessionario.
Art. 156 c.p.c.
Eventuali irregolarità formali della notificazione non determinano necessariamente l'inesistenza dell'atto e possono essere sanate dal raggiungimento dello scopo, in particolare dalla proposizione del ricorso.
Art. 229 legge n. 51/1998
Ha eliminato la necessità dell'intervento del giudice monocratico per rendere esecutivi gli atti impositivi amministrativi, che sono considerati esecutivi di diritto.
R.d. 14 aprile 1910, n. 639
Il contribuente ne invocava l'applicazione esclusiva, ma il giudice ha ritenuto correttamente applicabili anche gli artt. 26 e 50 del d.P.R. n. 602/1973.
Massime di principio
- Un'ingiunzione fiscale o un atto di riscossione può essere notificato dal concessionario mediante raccomandata A/R ordinaria, se la modalità è prevista dalla disciplina applicabile.
- Il termine per impugnare decorre, in linea generale, dalla data in cui il destinatario riceve effettivamente il plico, non dalla semplice spedizione.
- Eventuali irregolarità formali della notificazione possono essere sanate quando il destinatario dimostra di avere conosciuto l'atto e propone tempestivamente ricorso.
- Il concessionario può procedere autonomamente all'emissione e alla riscossione di titoli esecutivi quando la legge attribuisce loro esecutività di diritto, senza necessità di un'ulteriore convalida giudiziale.
- Le contestazioni sull'esistenza o sulla legittimità sostanziale del credito devono essere rivolte, quando pertinente, anche nei confronti dell'ente impositore e non possono essere limitate ai soli vizi della procedura seguita dal concessionario.
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