Cassazione Penale, Sentenza n. 48699/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva autorizzato, per il detenuto FASC IANI sottoposto al regime 41-bis, lo svolgimento mediante video-chiamata del colloquio mensile previsto dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), in luogo del colloquio in presenza con la moglie e la figlia, entrambe detenute. Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva accolto il reclamo del Ministero ritenendo che non fosse dimostrata l'assoluta eccezionalità che giustificasse il ricorso alla videochiamata e osservando che non risultava l'impossibilità di svolgere colloqui in presenza (menzionando come alternativa i permessi premio delle detenute). Il ricorso presso la Corte di Cassazione denunciava l'erronea interpretazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, e contestava la valutazione apodittica del Tribunale circa la possibilità, mera eventualità, dei permessi premio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano per un nuovo esame conforme ai principi enunciati. La Corte ha affermato che il diritto ai colloqui visivi è fondamentale e sussiste anche per i ristretti sottoposti al regime differenziato 41-bis; la disciplina 41-bis, pur più restrittiva, non esclude in via di principio la possibilità di video-colloqui con familiari detenuti, quando le garanzie di ordine e sicurezza siano soddisfatte (tecnologie in rete intranet del Ministero validate, registrazione, vigilanza da remoto, interruzione immediata, contabilizzazione delle chiamate). Il Tribunale aveva errato nel ritenere che lo status detentivo delle congiunte determinasse di per sé l'impossibilità del colloquio in presenza e nel considerare i permessi premio come alternativa appagante.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen., comma 2-quater, lett. b)
prevede che i colloqui siano svolti in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti e che, in caso di mancata effettuazione di colloqui personali, possa essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di 10 minuti, sottoposto, comunque, a registrazione
La Corte rileva che la norma disciplina modalità restrittive ma non esclude in linea di principio forme visive di comunicazione a distanza (videochiamate) purché siano garantite le esigenze di sicurezza e controllo
art. 28 Ord. pen.
Viene richiamato per affermare l'obbligo di curare il mantenimento e il ristabilimento delle relazioni familiari del detenuto; i colloqui visivi rientrano tra le misure di tutela del rapporto familiare
art. 18, comma 3 Ord. pen.
Rilevato come norma che riconosce particolare favore ai colloqui con i familiari, a supporto della rilevanza costituzionale del diritto
art. 1, comma 6 e art. 15 Ord. pen.
Collocano i colloqui nel trattamento rieducativo, sottolineandone la finalità non meramente ricreativa ma funzionale al recupero del condannato
art. 61, comma 2, lett. a) e art. 73, comma 3, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Citati per la possibilità di concedere colloqui oltre quelli previsti e per il mantenimento del diritto ai colloqui anche in caso di sanzione disciplinare, a testimonianza della centralità del diritto ai colloqui
art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
"ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare"
Principio convenzionale che richiede che le limitazioni alla vita familiare siano previste dalla legge e giustificate da esigenze di sicurezza, ordine pubblico o protezione di diritti altrui; parametro interpretativo per valutare misure restrittive
Sentenze Corte costituzionale (es. n. 376/1997, n. 351/1996, n. 97/2020)
Usate dalla Corte per richiamare il principio di congruità fra misura e scopo: le deroghe al regime ordinario sono ammissibili solo se strettamente connesse a esigenze di ordine e sicurezza
Circolare DAP 30 gennaio 2019, n. 0031246U
Fornisce linee guida e manuale tecnico-operativo per videochiamate (es. Skype for Business), attestando che la modalità è tecnicamente valida, registrabile e controllabile e può soddisfare esigenze di sicurezza
Massime di principio
- Il diritto ai colloqui visivi con i familiari è un aspetto fondamentale della vita familiare del detenuto e trova fondamento in norme penitenziarie, costituzionali e convenzionali; va quindi tutelato anche nei casi 41-bis salvo motivazioni concrete e proporzionate
- Il regime differenziato 41-bis è più restrittivo ma non esclude in via di principio l'autorizzazione a colloqui visivi mediante mezzi di comunicazione a distanza, se le garanzie di ordine e sicurezza sono effettivamente assicurate (rete intranet, registrazione, vigilanza da remoto, possibilità di interrompere la comunicazione)
- Il diniego al colloquio in video non può fondarsi su mere supposizioni o su alternative ipotetiche (es. eventuali permessi premio delle detenute): il giudice deve valutare fatti concreti e la reale possibilità di svolgere colloqui in presenza
- Le amministrazioni penitenziarie possono adottare modalità tecniche validate (e relative procedure di registrazione e controllo) per rendere compatibile il diritto ai colloqui con le esigenze di sicurezza, ma tali misure devono rispettare il principio di proporzionalità
- In caso di diniego dell'accesso al colloquio visivo, il ricorrente deve dimostrare l'eccezionalità e l'indispensabilità della limitazione; il giudice di merito non può limitarsi ad argomentazioni apodittiche
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