Cassazione Civile, Ordinanza n. 29191/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale aveva richiesto contributi alla Gestione separata per gli anni 2009 e 2010 a un avvocato, iscritto a un albo professionale, ritenuto tenuto all'iscrizione d'ufficio alla gestione per redditi non soggetti a contribuzione presso la Cassa forense. In primo grado l'opposizione era stata accolta; in appello l'ente previdenziale aveva visto respinto il gravame, perché la Corte territoriale aveva ritenuto prescritta la pretesa contributiva. L'ente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, per avere la Corte d'appello individuato in modo errato il dies a quo della prescrizione con riferimento ai contributi sui redditi 2009: secondo il ricorrente, il termine per il pagamento non scadeva il 16 giugno 2010, ma era stato prorogato al 6 luglio 2010 dal d.P.C.M. 10 giugno 2010, applicabile ai contribuenti interessati dagli studi di settore, con conseguente non maturazione della prescrizione alla data dell'interruzione invocata dal debitore. La parte resistente è rimasta intimata nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS limitatamente alla statuizione relativa ai contributi dovuti per l'anno 2009, cassando la sentenza impugnata in relazione a tale profilo e rinviando alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la decorrenza della prescrizione fissata dalla sentenza d'appello al 16 giugno 2010, poiché, per effetto del d.P.C.M. 10 giugno 2010, il termine di pagamento dei contributi era differito al 6 luglio 2010; di conseguenza, la prescrizione non poteva ritenersi già maturata alla data considerata dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per errori di diritto nella decisione impugnata.
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi, ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento.
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
richiamato quale disciplina istitutiva dell'obbligo contributivo alla Gestione separata.
art. 55 r.d.l. n. 1827/1935
dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati
la prescrizione dei contributi obbligatori decorre dal giorno in cui essi dovevano essere versati.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997
i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi
la scadenza contributiva segue i termini previsti per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010
entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione
per i contribuenti rientranti nel perimetro normativo indicato, il termine ordinario del 16 giugno 2010 era differito al 6 luglio 2010; la successiva fascia con maggiorazione non rileva ai fini della scadenza del debito.
art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331
richiamato come norma che individua gli studi di settore rilevanti ai fini del differimento del termine di versamento.
art. 1, commi 96 ss., L. n. 244/2007
richiamato solo per escludere che il differimento operasse limitatamente ai contribuenti in regime dei minimi.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è mero adempimento dichiarativo e non presupposto del credito contributivo.
- Quando un provvedimento di differimento del termine di versamento proroga la scadenza ordinaria, il dies a quo della prescrizione contributiva si sposta alla nuova data utile per il pagamento.
- Il differimento previsto per i contribuenti che esercitano attività economiche interessate dagli studi di settore opera in base al dato normativo dell'attività svolta, non essendo limitato ai soli soggetti che, in concreto, siano stati assoggettati fiscalmente agli studi di settore o che non abbiano optato per regimi diversi.
- Ai fini della prescrizione dei contributi, è irrilevante la fascia di pagamento con maggiorazione per interesse corrispettivo, poiché tale previsione presuppone l'avvenuta scadenza del debito e introduce solo un'agevolazione tardiva di pagamento.
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