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Sentenza

Sentenza n. 1787/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 981/2022 del giorno 18/10/2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202502088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.000 euro a titolo di bonus "Carta del Docente" per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 981/2022 del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, con la quale era stato ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento di 1.000 euro a titolo di bonus "Carta del Docente". Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato il 18 settembre 2025, nonché il rispetto degli adempimenti preliminari per la proponibilità dell'azione: la sentenza era stata notificata all'amministrazione l'8 maggio 2023 e il ricorso in ottemperanza era stato notificato il 7 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un altro dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario dovrà intervenire, previa istanza del ricorrente, se l'amministrazione non adempirà entro il termine assegnato, provvedendo al pagamento entro l'ulteriore termine di 60 giorni. Al commissario non spetta un compenso ulteriore, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale richiamato dal giudice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza; nel caso concreto il TAR ha ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.

  • art. 1 l. 107/2015

    È richiamato quale base normativa del bonus "Carta del Docente" riconosciuto dal giudicato del Tribunale del lavoro.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha ritenuto rispettato tale termine.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    È richiamato, in applicazione analogica, per escludere il compenso ulteriore del commissario ad acta in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e l'amministrazione non vi abbia dato integrale esecuzione.
  • La proponibilità dell'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione presuppone il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente secondo le modalità considerate dal giudice nel caso concreto.
  • In presenza dell'inadempimento dell'amministrazione a una condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata a un'apposita istanza della parte interessata dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione; al commissario è demandata l'adozione delle misure necessarie per dare concreta esecuzione al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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