Cassazione Penale, Sentenza n. 20004/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo dell'8/07/2021 che aveva confermato la loro responsabilità per furto in abitazione aggravato e aveva riformato parzialmente il trattamento sanzionatorio. Pagano contestava il diniego delle attenuanti generiche; Errante Ivan contestava (i) la motivazione e il presunto travisamento della prova circa la sua presenza sul luogo del fatto, (ii) la presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. e (iii) la mancata applicazione della riduzione di un terzo prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p.; Errante William contestava (i) la ricostruzione della sua responsabilità in concorso e (ii) il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Pagano Michele e di Errante William (con condanna al pagamento delle spese e all'obbligo di versare euro 3.000 alla cassa delle ammende). Per Errante Ivan ha dichiarato inammissibile il ricorso nella restante parte, ma ha ritenuto fondato il motivo relativo all'errata applicazione della riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p.: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva inflitta a Ivan e ha rideterminato la pena a tre anni e quattro mesi di reclusione (ai sensi dell'art. 620, lett. i, c.p.p.).
Norme richiamate
art. 442 c.p.p., comma 2
Prevede la riduzione della pena in caso di giudizio abbreviato; la Corte ha ritenuto che la diminuente non sia stata applicata correttamente alla determinazione della pena e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla pena detentiva per Errante Ivan, rideterminandola secondo le regole previste
art. 192 c.p.p.
Norma sulle prove legali e valutazione delle fonti; la Corte ha escluso che la presunta inosservanza di tale norma potesse essere utilmente censurata in Cassazione mediante i limiti previsti dall'art. 606 c.p.p., rilevando che la sua violazione non è automaticamente sanzionata come vizio rilevabile con il motivo di cui alla lett. c) dell'art. 606
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e lett. c)
La Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione: non è consentito contestare con la Cassazione una diversa valutazione delle prove (lett. e) quando la doglianza si risolve in un diverso apprezzamento critico), e non è possibile aggirare tali limiti richiamando presunte violazioni processuali non sanzionate come nullità ai sensi della lett. c)
art. 620 c.p.p., lettera i)
Consente alla Corte di Cassazione, se annulla senza rinvio per vizi limitati alla determinazione della pena, di rideterminare essa stessa la pena; la Corte ha utilizzato questa disposizione per fissare la pena di Errante Ivan in tre anni e quattro mesi
art. 125 c.p.p.
Richiamato in relazione alla questione della valutazione della prova; citato dalla Corte a supporto del principio secondo cui la Cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione delle fonti
art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e)
Richiamato in relazione ai limiti di impugnazione e alla valutazione delle prove in sede di appello; citato per escludere la possibilità di superare i limiti di ammissibilità della Cassazione mediante richiami formali ad altre norme procedurali
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente a riesaminare i fatti e la valutazione delle prove: i motivi che si risolvono in una diversa lettura dei fatti o in un "travisamento" della prova sono inammissibili
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere sindacato in Cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è viziata da evidenti illogicità o contraddizioni; il semplice disaccordo valutativo non è sufficiente
- Le presunte violazioni dell'art. 192 c.p.p. non possono essere aggirate in Cassazione ricorrendo al motivo previsto dall'art. 606, comma 1, lett. c), salvo che la violazione costituisca nullità espressamente sanzionata
- Se il vizio riguarda esclusivamente l'entità della pena o la corretta applicazione di una diminuente (es. art. 442 c.p.p.), la Cassazione può annullare senza rinvio e, se ricorrono i presupposti, rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e può comportare sanzioni pecuniarie come il versamento alla cassa delle ammende
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