Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3940/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso concerneva la domanda di rideterminazione della pena applicata a Lavacca con patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati di stupefacenti (riferiti alla coltivazione/detenzione di marijuana). La Corte d'appello aveva respinto la richiesta ritenendo legittima la pena effettivamente applicata (anni dieci di reclusione, scelta in base a elementi di particolare gravità e capacità a delinquere) e sostenendo che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 40/2019 non incidesse sul caso concreto. Il difensore ha dedotto errata applicazione della legge penale e carenza di motivazione, evidenziando che i fatti ricadevano nell'ipotesi di "droghe leggere" (art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990) e che doveva trovare applicazione la decisione della Consulta n. 32/2014 che distingue droghe "leggere" e "pesanti".

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, perché la Corte d'appello aveva fatto riferimento in modo inadeguato alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 40/2019, mentre la fattispecie concreta riguardava sostanze del tipo marijuana e avrebbe dovuto essere valutata alla luce della sentenza della Consulta n. 32/2014 e della giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 37107/2015). Per tali motivi la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio, che dovrà tenere conto delle osservazioni indicate dalla Cassazione (valutare la qualificazione come "droghe leggere" e procedere, se del caso, alla rideterminazione della pena).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina il patteggiamento: la rideterminazione della pena richiesta riguardava una sentenza emessa in base a questo istituto

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 1

    Richiamato come disposizione che punisce i delitti in materia di stupefacenti; la decisione ha riguardato specificamente il settore della normativa sugli stupefacenti

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 4

    Comma che riguarda le cd. "droghe leggere" (es. marijuana); la Corte di Cassazione ha rilevato che la fattispecie concreta rientrava in questo comma e che ciò imponeva di applicare i principi derivanti dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 32/2014)

  • art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309/1990

    Norma richiamata nel capo di imputazione; citata nel contesto della qualificazione del reato e del calcolo della pena

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2019

    Pronuncia richiamata dalla Corte d'appello, ma ritenuta dalla Cassazione non pertinente alla fattispecie concreta; la sua applicazione è stata considerata eccentrica rispetto al caso

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 32 del 2014

    Decisione fondamentale che ha reintrodotto la distinzione tra droghe "pesanti" e "leggere"; secondo la Cassazione la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare il caso alla luce di questa pronuncia, che può determinare la illegittimità della pena applicata in precedenza e l'obbligo di rideterminazione in sede esecutiva

  • Sez. U, Sentenza n. 37107 del 26/02/2015 (Rv. 264857 - 01)

    Giurisprudenza di legittimità secondo cui la pena applicata con patteggiamento per delitti previsti dall'art. 73 relativi a droghe "leggere", divenuta irrevocabile prima della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, deve essere rideterminata in sede di esecuzione perché illegale. Tale principio è stato richiamato dalla Cassazione come diretto riferimento per la decisione di merito

Massime di principio

  • Se la pena patteggiata riguarda reati relativi a "droghe leggere" e la sentenza è divenuta irrevocabile prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 32/2014, in sede esecutiva può sussistere l'obbligo di rideterminare la pena perché illegale secondo la giurisprudenza di legittimità.
  • Il giudice dell'esecuzione deve applicare le pronunce costituzionali pertinenti alla fattispecie concreta: non è corretto richiamare decisioni della Consulta non attinenti al caso esaminato.
  • La scelta del punto di partenza per il calcolo della pena (minimo edittale o valore maggiore applicato per aggravanti/valutazioni di gravità) non esclude l'obbligo di verificare la legittimità della pena alla luce di successive pronunce costituzionali che modificano l'assetto normativo.
  • In presenza di vizio di motivazione o di erronea applicazione della normativa costituzionale, la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza impugnata e rinviare per un nuovo esame, demandando al giudice di merito di applicare correttamente i principi indicati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.