Cassazione Penale, Sentenza n. 3940/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso concerneva la domanda di rideterminazione della pena applicata a Lavacca con patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati di stupefacenti (riferiti alla coltivazione/detenzione di marijuana). La Corte d'appello aveva respinto la richiesta ritenendo legittima la pena effettivamente applicata (anni dieci di reclusione, scelta in base a elementi di particolare gravità e capacità a delinquere) e sostenendo che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 40/2019 non incidesse sul caso concreto. Il difensore ha dedotto errata applicazione della legge penale e carenza di motivazione, evidenziando che i fatti ricadevano nell'ipotesi di "droghe leggere" (art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990) e che doveva trovare applicazione la decisione della Consulta n. 32/2014 che distingue droghe "leggere" e "pesanti".
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, perché la Corte d'appello aveva fatto riferimento in modo inadeguato alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 40/2019, mentre la fattispecie concreta riguardava sostanze del tipo marijuana e avrebbe dovuto essere valutata alla luce della sentenza della Consulta n. 32/2014 e della giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 37107/2015). Per tali motivi la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio, che dovrà tenere conto delle osservazioni indicate dalla Cassazione (valutare la qualificazione come "droghe leggere" e procedere, se del caso, alla rideterminazione della pena).
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina il patteggiamento: la rideterminazione della pena richiesta riguardava una sentenza emessa in base a questo istituto
art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 1
Richiamato come disposizione che punisce i delitti in materia di stupefacenti; la decisione ha riguardato specificamente il settore della normativa sugli stupefacenti
art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 4
Comma che riguarda le cd. "droghe leggere" (es. marijuana); la Corte di Cassazione ha rilevato che la fattispecie concreta rientrava in questo comma e che ciò imponeva di applicare i principi derivanti dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 32/2014)
art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309/1990
Norma richiamata nel capo di imputazione; citata nel contesto della qualificazione del reato e del calcolo della pena
Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2019
Pronuncia richiamata dalla Corte d'appello, ma ritenuta dalla Cassazione non pertinente alla fattispecie concreta; la sua applicazione è stata considerata eccentrica rispetto al caso
Corte Costituzionale, sentenza n. 32 del 2014
Decisione fondamentale che ha reintrodotto la distinzione tra droghe "pesanti" e "leggere"; secondo la Cassazione la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare il caso alla luce di questa pronuncia, che può determinare la illegittimità della pena applicata in precedenza e l'obbligo di rideterminazione in sede esecutiva
Sez. U, Sentenza n. 37107 del 26/02/2015 (Rv. 264857 - 01)
Giurisprudenza di legittimità secondo cui la pena applicata con patteggiamento per delitti previsti dall'art. 73 relativi a droghe "leggere", divenuta irrevocabile prima della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, deve essere rideterminata in sede di esecuzione perché illegale. Tale principio è stato richiamato dalla Cassazione come diretto riferimento per la decisione di merito
Massime di principio
- Se la pena patteggiata riguarda reati relativi a "droghe leggere" e la sentenza è divenuta irrevocabile prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 32/2014, in sede esecutiva può sussistere l'obbligo di rideterminare la pena perché illegale secondo la giurisprudenza di legittimità.
- Il giudice dell'esecuzione deve applicare le pronunce costituzionali pertinenti alla fattispecie concreta: non è corretto richiamare decisioni della Consulta non attinenti al caso esaminato.
- La scelta del punto di partenza per il calcolo della pena (minimo edittale o valore maggiore applicato per aggravanti/valutazioni di gravità) non esclude l'obbligo di verificare la legittimità della pena alla luce di successive pronunce costituzionali che modificano l'assetto normativo.
- In presenza di vizio di motivazione o di erronea applicazione della normativa costituzionale, la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza impugnata e rinviare per un nuovo esame, demandando al giudice di merito di applicare correttamente i principi indicati.
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