Cassazione Penale, Sentenza n. 36735/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la sostituzione, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, delle pene detentive brevi (una anno e tre anni e due mesi) con la pena pecuniaria ovvero, in subordine, con lavoro di pubblica utilità. In via principale deduce la applicabilità della disciplina sulle pene sostitutive (art. 20‑bis c.p. e Capo III della L. n. 689/1981) anche alle sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022; in subordine chiede la sollevazione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 per violazione degli artt. 3, 24 e 27 Cost. e di varie garanzie internazionali (richiamando art. 7 CEDU/altre norme internazionali). Il Tribunale dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo inapplicabile l'art. 95 alle sentenze già irrevocabili alla data di entrata in vigore del d.lgs.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata. Ha confermato la motivazione del giudice dell'esecuzione: l'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 e le norme sulle pene sostitutive non si applicano alle sentenze già irrevocabili alla data di entrata in vigore del d.lgs. (30/12/2022). La Corte ha richiamato la giurisprudenza della stessa Cassazione e della Corte costituzionale (sent. n. 25/2024) che hanno stabilito che la retroattività della lex mitior riguarda norme che disciplinano reato e pena e può subire deroghe legittime volte a preservare la certezza del giudicato. Ha inoltre confermato l'interpretazione «pendente» per i processi ancora non definitivamente decisi alla data di entrata in vigore (cioè quelli pendenti innanzi alla Corte di cassazione), ma ha escluso applicazione alle sentenze già irrevocabili. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 95
"le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza... entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza"
La Corte ha ritenuto che l'art. 95 disponga un ambito transitorio limitato: la norma si applica ai procedimenti ancora pendenti (anche se la Corte d'appello ha pronunciato il dispositivo ma resta il termine per depositare le motivazioni o per ricorso), ma non estende l'effetto favorevole alle sentenze già irrevocabili alla data di entrata in vigore.
Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Capo III, art. 53 e disposizioni sulle pene sostitutive)
evento: richiamo al Capo III sulla disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi
Le norme del Capo III possono essere più favorevoli e applicarsi secondo l'art. 95 solo ai procedimenti pendenti alla entrata in vigore del d.lgs.; non producono effetto sulle sentenze già passate in giudicato.
Codice di procedura penale, art. 666
richiamato come rimando procedurale per l'istanza al giudice dell'esecuzione
Stabilisce la procedura per l'istanza di sostituzione della pena dinanzi al giudice dell'esecuzione; il Collegio ha osservato che la possibilità di proporre istanza è disciplinata dall'art. 95 e subordinata ai presupposti temporali indicati.
Codice penale, art. 20‑bis
richiamato come norma sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi
Contiene i criteri e le tipologie di pene sostitutive; la Corte ha confermato che la lex mitior prevista per norme penali riguarda reato e pena ma può essere limitata dal legislatore per tutelare il giudicato.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 24, 27
art. 3 (principio di eguaglianza), art. 24 (diritto alla difesa), art. 27 comma 3 (finalità rieducativa della pena)
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza di violazione costituzionale: il principio di uguaglianza e la tutela della difesa non impongono l'estensione alle sentenze già irrevocabili, posto che il legislatore può giustificare limitazioni della retroattività per salvaguardare la certezza del giudicato.
Codice penale, art. 2 comma 4
richiamato nel testo: "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile"
Conferma il principio della lex mitior salvo il rispetto dell'intangibilità del giudicato; la Corte ha richiamato questa regola per spiegare il limite della retroattività.
Corte costituzionale, sentenza n. 25 del 7 febbraio 2024
citata nella motivazione come precedente decisivo
La Corte costituzionale ha già dichiarato non fondate questioni analoghe di legittimità dell'art. 95 e ha avallato l'interpretazione secondo cui sono 'pendenti' per l'applicazione del regime transitorio anche le cause in cui la Corte d'appello abbia pronunciato il dispositivo ma sia pendente il termine per il deposito delle motivazioni o per ricorso.
Massime di principio
- La lex mitior (applicazione della norma penale più favorevole) riguarda norme che incidono su reato e pena, ma non è assoluta: il legislatore può limitarne la retroattività per tutelare la certezza del giudicato.
- Le disposizioni transitorie del d.lgs. n. 150/2022 (art. 95) si applicano ai procedimenti ancora pendenti alla data di entrata in vigore del decreto; per "pendente" si intendono anche i casi in cui la Corte d'appello abbia pronunciato il dispositivo ma sia ancora pendente il termine per il deposito della motivazione o per il ricorso in cassazione.
- Le sentenze già irrevocabili alla data di entrata in vigore non beneficiano delle nuove misure sulle pene sostitutive previste dal d.lgs. n. 150/2022. In tali casi la richiesta di sostituzione della pena è destinata a essere respinta.
- Per il difensore, elemento cruciale è verificare la 'data di irrevocabilità' della sentenza rispetto alla 'data di entrata in vigore' della norma favorevole: solo quando la decisione non sia ancora definitiva può valere la disciplina transitoria.
- Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 95 sono già state trattate e, nella linea giurisprudenziale recente, sono frequentemente ritenute manifestamente infondate; per sperare in esito diverso è necessario far emergere profili costituzionali non considerati dalla giurisprudenza consolidata.
- In situazioni ambigue (es. dispositivo pronunciato ma motivazione non depositata), è utile documentare lo stato processuale (date di pronuncia dispositivo, deposito motivazioni, termini per ricorso) per valutare la possibile applicabilità dell'art. 95.
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