Cassazione Penale, Sentenza n. 16855/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., una riduzione di pena per le condizioni detentive patite presso l'istituto penitenziario di Napoli Poggioreale rilevando violazioni dell'art. 3 CEDU. Il Magistrato di sorveglianza di Milano dichiarò l'istanza inammissibile de plano ritenendo che le frazioni di detenzione contestate fossero anteriori all'esecuzione della pena in corso (inizio esecuzione 24/03/2022 secondo il provvedimento di cumulo), e dunque non esaminabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Magistrato di sorveglianza di Milano per nuovo giudizio. Il Collegio ha evidenziato che la declaratoria di inammissibilità non poteva essere decisa de plano perché la questione era complessa: risultano infatti incongruenze nel provvedimento di cumulo di pene concorrenti (n. 482/2022 SIEP) circa i periodi di detenzione rilevanti ai fini dell'art. 657, comma 4, c.p.p., per cui è necessario un contraddittorio e un esame più approfondito della congruità delle richieste formulate dal detenuto.
Norme richiamate
art. 35-ter, legge 26 giugno 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Norma che consente al detenuto di proporre istanza per riduzione di pena per condizioni detentive non conformi all'art. 3 CEDU; la Corte ricorda che tali istanze vanno in linea di massima decise in udienza con contraddittorio, salvo le ipotesi di manifesta inammissibilità
art. 3 CEDU
Parametro sostanziale volto a valutare se le condizioni detentive integrino trattamento inumano o degradante; la sua violazione è la ragione sostanziale della domanda di riduzione di pena
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al giudice processuale di decidere d'ufficio provvedimenti di manifesta inammissibilità; la Corte ricorda che tale meccanismo si applica solo quando l'insussistenza dei presupposti sia evidente e non richieda apprezzamenti di merito
art. 35-bis, comma 1, Ord. pen.
Rinvio operato dall'art. 35-bis a procedimenti che possono essere dichiarati manifestamente inammissibili e che, in tali casi, determinano rimedi diversi (ricorso per cassazione) rispetto al reclamo al tribunale di sorveglianza
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina la computabilità delle misure cautelari ai fini della pena; la Corte ha ritenuto decisivo chiarire, alla luce delle incongruenze nel provvedimento di cumulo, quali periodi siano effettivamente stati computati o esclusi
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità "de plano" è ammessa solo per ipotesi di manifesta insussistenza formale o sostanziale che non richiedano valutazioni di merito o questioni complesse; in tutti gli altri casi è necessario celebrare l'udienza in contraddittorio.
- Se l'istanza invoca il computo o la rilevanza di periodi di detenzione (es. per applicazione del principio di fungibilità ex art. 657 c.4 c.p.p.) ed esistono incongruenze o dubbi nei provvedimenti di cumulo, il magistrato deve approfondire la questione in contraddittorio prima di dichiarare inammissibile la domanda.
- Quando il magistrato di sorveglianza decide de plano per manifesta inammissibilità in base al combinato disposto di art. 35-bis Ord. pen. e art. 666 c.p.p., il rimedio contro tale decisione è il ricorso per cassazione; se invece la decisione proviene da un giudizio in contraddittorio, il rimedio ordinario è il reclamo al tribunale di sorveglianza.
- Chi propone istanza per riduzione di pena dovrà porre attenzione alla completezza e chiarezza della documentazione sul cumulo e sui periodi di detenzione presofferti, poiché eventuali discrepanze nel provvedimento di cumulo possono compromettere l'accoglimento della richiesta ma obbligano comunque il giudice a un esame più articolato.
- In presenza di contestazioni sulla qualificazione temporale delle detenzioni o sul computo dei periodi, il principio di diritto impedisce al giudice di sottrarre la questione al contraddittorio con un provvedimento sommario quando la soluzione richiede accertamenti istruttori o valutazioni di fatto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16678/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16679/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16684/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16685/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16686/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16687/2024 del 22/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →