Cassazione Penale, Sentenza n. 30050/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per omessa applicazione, nella sentenza di patteggiamento, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista per la fattispecie di cui all'art. 186-bis, commi 1, lett. a) e 3, in relazione all'art. 186, commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, cod. strada. Il ricorso chiedeva inoltre, in termini generici e ipotetici, l'omessa statuizione sulla confisca del veicolo qualora appartenesse all'imputato
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nella parte relativa all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Ha dichiarato inammissibile il profilo relativo all'eventuale confisca del veicolo per difetto di specificità. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla sospensione della patente e ha rinviato al Tribunale di Enna, in diversa composizione, perché proceda all'applicazione della sanzione accessoria e ne determini la durata; ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto
Norme richiamate
art. 186-bis, codice della strada
La norma prevede fattispecie aggravate di guida in stato di alterazione; la Corte ha ritenuto che, anche in caso di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente prevista da questa disposizione debba essere applicata obbligatoriamente
art. 186, codice della strada
commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies
Le disposizioni individuano le condotte e le conseguenti sanzioni amministrative e penali per guida in stato di ebbrezza/alterazione; la Corte ha fatto leva su tali disposizioni per affermare il carattere obbligatorio della sanzione accessoria collegata
d.lgs. 30 aprile 1992 (codice della strada)
Quadro normativo di riferimento per le disposizioni richiamate; la decisione si inserisce nell'interpretazione delle norme del codice della strada che impongono sanzioni accessorie obbligatorie
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ammette il ricorso avverso sentenze di patteggiamento che omettono di applicare misure obbligatorie o sanzioni amministrative, rendendo così ammissibile il controllo di legittimità
art. 568 cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che alcuni profili non sono oggetto negoziabile tra le parti e restano sindacabili, giustificando il controllo di legittimità anche sulle sentenze di applicazione della pena
art. 111 Cost.
Riferimento costituzionale che sostiene il diritto all'accesso ai rimedi giurisdizionali e alla revisione della legittimità di statuizioni non negoziabili, base costituzionale per il controllo di legittimità sulle sentenze di patteggiamento
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) il giudice deve comunque applicare le sanzioni amministrative accessorie che sono previste obbligatoriamente dalla norma sostanziale: la loro omissione è censurabile in cassazione
- La Procura (o altra parte legittimata) può proporre ricorso per cassazione ex art. 606 cod. proc. pen. quando la sentenza di patteggiamento ometta di applicare misure obbligatorie o sanzioni amministrative previste dalla legge
- Richieste generiche, ipotetiche o non specifiche (es. "eventuale confisca qualora il veicolo appartenga all'imputato") sono inammissibili: il motivo di impugnazione deve essere specifico e attinente a statuizioni effettive o a obblighi normativi concreti
- Quando la sanzione amministrativa accessoria è obbligatoria ma la sua quantificazione o durata richiede valutazioni di merito, la Corte di Cassazione annulla limitatamente alla omissione e rinvia al giudice di merito per la determinazione concreta
- Le Sezioni Unite hanno consolidato il principio che le statuizioni non negoziabili o imposte dalla legge restano sindacabili in sede di legittimità anche se la condanna deriva da un accordo tra le parti
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