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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36823/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la riforma di appello che aveva riconosciuto l'aggravante dell'"atto fidefacente" (art. 476, comma 2, c.p.) e aveva affermato responsabilità penale in concorso per alcuni reati di falso ideologico in atto pubblico connessi a decreti di riabilitazione da protesto (ex art. 17 legge n.108/1996). Le censure principali erano: errata qualificazione dell'atto come "fidefacente"; carenza e genericità della motivazione sulla responsabilità (soprattutto per Giacalone); mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; vizio nella valutazione e applicazione della recidiva infraquinquennale (Caliri); contestazione della continuazione (Caliri) e questioni procedurali relative ai limiti di motivazione ai sensi dell'art. 173 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Caliri in punto di recidiva (ha ritenuto che la recidiva non fosse stata "ritenuta" e applicata dal giudice di primo grado e che la Corte di appello non potesse surrogare il giudice di merito su tale aspetto), con esclusione della recidiva. Per tutti i ricorrenti (Caliri, Perdichizzi, Muscarà, Giacalone) è stato rilevato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei reati ascritti (tenuto conto delle sospensioni indicate), con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione. Inoltre la Corte ha ritenuto fondati i rilievi sulla carenza di motivazione rispetto al diniego delle attenuanti generiche e ha ritenuto non manifestamente infondati i dubbi sulla qualificazione dell'atto come "fidefacente" e sulla genericità della motivazione di secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 476, comma secondo, cod. pen.

    Discute la sussistenza dell'aggravante dell'atto fidefacente: la Corte evidenzia che per riconoscerla occorre che l'atto contenga attestazioni di verità proprie del pubblico ufficiale o espressione di un potere di pubblica certificazione; esiste contrasto giurisprudenziale e la valutazione deve essere ben motivata

  • art. 17, legge n. 108/1996

    Norma che disciplina la riabilitazione da protesto: i provvedimenti di riabilitazione sono al centro della vicenda, in relazione ai quali si discute la falsa rappresentazione dell'avvenuto pagamento

  • artt. 476-479, cod. pen. (reati di falso in atto pubblico)

    Riferimento alle fattispecie di falso ideologico in atto pubblico contestate; la qualificazione concreta della fattispecie influenza la configurabilità dell'aggravante

  • art. 99, cod. pen. (recidiva)

    La recidiva è un'aggravante inerente alla persona che deve essere contestata e motivata; se riconosciuta opera con tutti i suoi effetti (aumento di pena e effetti indiretti). La Corte ricorda che non è ammesso usarla solo per effetti indiretti (es. termine di prescrizione) senza applicare l'effetto primario

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla possibilità, limitata, di pronunce di assoluzione o di decisione sul merito in cassazione: la Corte ha ritenuto non sussistenti le condizioni per una pronuncia pienamente favorevole sul merito e ha annullato per prescrizione

  • art. 173, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama i limiti di motivazione dei ricorsi per cassazione, i ricorsi dei difensori sono trattati nei limiti necessari per la decisione

  • art. 63, comma quarto e art. 69, cod. pen.

    Citati dalla giurisprudenza richiamata per spiegare il meccanismo di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e il trattamento sanzionatorio complessivo

Massime di principio

  • L'aggravante dell'"atto fidefacente" va valutata restrittivamente: occorre che l'atto pubblico esprima una attestazione di verità compiuta o avvenuta in presenza del pubblico ufficiale o che l'ufficiale eserciti un potere di pubblica certificazione; la sua riconoscibilità richiede motivazione puntuale
  • La recidiva è una circostanza aggravante che, se ritenuta, produce tutti i suoi effetti (aumento di pena e effetti indiretti). Il giudice deve esprimerne chiaramente il riconoscimento e l'applicazione; non è permesso utilizzarla soltanto per effetti indiretti (es. per impedire la prescrizione) senza applicare l'effetto primario
  • La mancata o insufficiente motivazione sul riconoscimento o diniego di circostanze attenuanti generiche è vizio grave che può portare all'annullamento della sentenza in Cassazione
  • Se la prescrizione del reato è decorso, la sentenza di condanna deve essere annullata e il reato dichiarato estinto; nel calcolo della prescrizione vanno considerate le sospensioni legittime (rinvii per legittimo impedimento, periodi Covid ecc.)
  • La Corte di appello non può riconoscere e applicare in sede di gravame circostanze aggravanti non ritenute e non impugnate in primo grado qualora ciò ecceda il principio devolutivo (soprattutto se il pubblico ministero non ha dedotto la circostanza in primo grado)
  • Nelle imputazioni che riguardano più titoli/atti è essenziale che l'atto di accusa indichi con sufficiente precisione gli elementi su cui si fonda l'addebito; la genericità nella motivazione rispetto alla responsabilità individuale dei concorrenti può rendere la decisione annullabile
  • In situazioni analoghe, i difensori dovrebbero contestare sistematicamente: a) la qualificazione giuridica dell'atto pubblico (fidefacenza), b) la corretta applicazione della recidiva e c) la motivazione sul riconoscimento o diniego di attenuanti, nonché calcoli di prescrizione comprensivi di eventuali sospensioni

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