Cassazione Penale, Sentenza n. 21608/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Riillo ha impugnato l'ordinanza con cui il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione tra reati risultanti da quattro sentenze esecutive e aveva rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 671 c.p.p. e vizio di motivazione: il GIP non ha "scorporato" i reati che componevano la sentenza ritenuta come pena-base, ha considerato la pena complessiva della sentenza più grave come unica "pena-base" senza indicare i singoli reati e i passaggi interni per il calcolo; ha applicato aumenti globali per i reati satellite (in particolare per le sentenze nn. 1 e 2) superiori alla pena complessiva già determinata dal Tribunale di Crotone (anni 2) in violazione del limite previsto dall'art. 671, comma 2, c.p.p.; inoltre non ha motivato le singole frazioni di aumento né chiarito se tali aumenti fossero al netto della riduzione di un terzo prevista per i delitti giudicati con rito abbreviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati concretamente riuniti in continuazione, individuare il reato più grave e, sulla pena determinata per questo, operare autonomi e motivati aumenti per ciascun reato satellite. Ha inoltre richiamato i precedenti di Sezioni Unite secondo cui non è consentito quantificare aumenti superiori a quelli fissati dal giudice della cognizione e che la motivazione deve consentire il controllo del rapporto di proporzione tra le pene. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Milano, in diversa persona fisica, affinché ridetermini la pena rispettando i criteri indicati.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina la rideterminazione della pena in sede di esecuzione; il comma 2 è stato invocato per evidenziare il limite alla misura degli aumenti in continuazione rispetto alle determinazioni del giudice della cognizione e l'esigenza che il giudice dell'esecuzione non operi aumenti in contrasto con le determinazioni già irrevocabili.
art. 81 cod. pen.
Norma che disciplina il reato continuato e l'istituto degli aumenti per i reati satellite; la Corte ricorda l'obbligo di rispettare i limiti e i criteri di proporzionalità stabiliti dall'articolo nel calcolo degli aumenti.
art. 132 cod. pen.
Fissa i parametri discrezionali per la determinazione della pena; la Corte sottolinea che il giudice dell'esecuzione esercita potere discrezionale entro tali parametri e perciò deve motivare le scelte effettuate.
art. 133 cod. pen.
Indica i criteri per determinare la pena in concreto; il giudice dell'esecuzione deve operare la rideterminazione secondo questi criteri e darne conto nella motivazione.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di 'scorporo' dei reati nelle ipotesi di sentenze che contengono più violazioni già unificate, obbligo cui il GIP doveva attenersi prima di prendere la sentenza più grave come pena-base.
Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce che il giudice dell'esecuzione non può quantificare aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile.
Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Le Sezioni Unite hanno precisato che il giudice, nel determinare la pena complessiva per la continuazione, deve individuare il reato più grave, stabilire la pena-base e calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite, con un grado di motivazione correlato all'entità degli aumenti.
Sez. 5, n. 8436 del 27/9/2013 e Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024
Ulteriori precedenti richiamati che confermano l'obbligo, per il giudice dell'esecuzione, di scorporare i reati riuniti in continuazione, individuare il più grave e poi operare autonomi aumenti per i reati satellite, rendendo noti i criteri utilizzati.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, quando ridetermina la pena per reati accertati con più sentenze, deve prima "scorporare" i singoli reati contenuti nella sentenza presa come base, identificare il reato più grave e prendere la pena stabilita per quello come pena-base.
- Per ciascun reato satellite il giudice dell'esecuzione deve calcolare e motivare separatamente l'aumento di pena: non sono ammessi aumenti globali non spiegati né aumenti che eccedano quanto già previsto dal giudice della cognizione per le stesse fattispecie.
- La motivazione deve rendere chiari i criteri e i passaggi numerici del calcolo (fractions, eventuali riduzioni per il rito abbreviato, rapporti di proporzione), tanto più approfondita quanto maggiore è l'entità degli aumenti, per consentire il controllo sulla correttezza dell'operazione e per escludere un surrettizio cumulo materiale di pene.
- Se le sentenze di cognizione hanno già riconosciuto riduzioni (es. il terzo per il rito abbreviato) o una determinata continuazione interna/esterna, il giudice dell'esecuzione non può ignorare tali effetti e deve esplicitare se gli aumenti sono calcolati al netto o al lordo di tali riduzioni.
- In caso di violazione delle regole sopra indicate, la decisione del giudice dell'esecuzione è annullabile e la competenza al nuovo esame deve essere affidata a diverso magistrato (rinvio in diversa persona fisica).
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