Cassazione Penale, Sentenza n. 21961/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, riformando la condanna di primo grado per scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), aveva riqualificato il fatto in corruzione elettorale (art. 96 d.P.R. 30/03/1957 n.361) e dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. Il ricorso denunciava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata in ordine alla esclusa consapevolezza dell'imputato circa la caratura mafiosa del soggetto (Carmelo Bartolone) al quale furono corrisposti €8.000 e circa l'utilizzo del metodo mafioso per il procacciamento dei voti. In sostanza si contestava che la Corte d'appello non avesse adeguatamente confutato le argomentazioni del Tribunale di Palermo che avevano portato alla qualificazione del reato come 416-ter.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per essere generico e aspecifico. Ha valutato che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione ampia e dettagliata, indicando atti processuali precisi dai quali risultava dubbia, oltre ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza dello Scrivano della caratura mafiosa del Bartolone e dell'accordo volto all'impiego del metodo mafioso per procurare voti. La Cassazione ha quindi respinto il ricorso del Procuratore Generale e ha confermato la decisione della Corte d'appello (riqualificazione in corruzione elettorale e dichiarazione di estinzione per prescrizione nonché revoca delle statuizioni civili).
Norme richiamate
art. 416-ter cod. pen.
La Corte d'appello ha escluso l'integrazione della fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso per carenza della prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della consapevolezza da parte dell'imputato della caratura mafiosa del soggetto promittente e dell'accordo sull'uso del metodo mafioso
art. 96 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (corruzione elettorale)
art. 96 d.P.R. 30/03/1957 n. 361
Il fatto è stato ritenuto riqualificabile come corruzione elettorale quando mancava prova della specifica componente mafiosa che caratterizza l'art. 416-ter
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, co.1, lett. e) c.p.p.
Norma che legittima il ricorso per cassazione per carenza o illogicità della motivazione; la Corte ha però ritenuto il motivo generico e aspecifico, dunque inammissibile
principio della "motivazione rafforzata"
Richiesto nei giudizi che incidono su accertamenti probatori rilevanti; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia comunque fornito motivazione adeguata, anche rispetto agli elementi citati dal Tribunale di primo grado
prescrizione (estinzione del reato)
La Corte d'appello ha dichiarato estinto il reato riqualificato per decorso della prescrizione anteriore alla sentenza di primo grado; la Cassazione non ha ritenuto censurabile tale esito alla stregua del motivo proposto
Massime di principio
- In sede di cassazione i motivi che denunciano carenza di motivazione devono essere specifici e puntuali: censure generiche o aspecifiche sono inammissibili.
- La riqualificazione del fatto da 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) a corruzione elettorale può essere adottata quando manca prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della consapevolezza dell'imputato sulla caratura mafiosa del soggetto con cui ha trattato e/o sull'accordo di impiego del metodo mafioso.
- La conoscenza del 'mediatore' o di terzi circa la caratura mafiosa di un promittente non si trasferisce automaticamente all'imputato: è necessario dimostrare specifici elementi che consentano di ricondurre tale consapevolezza allo stesso imputato.
- Per ritenere integrato lo scambio elettorale politico-mafioso non è sufficiente la mera promessa di procurare voti; occorre prova che il consenso sarebbe stato acquisito tramite modalità tipiche del metodo mafioso (intimidazione, assoggettamento, controllo del territorio).
- Quando il giudice di merito espone, punto per punto, le ragioni della diversa valutazione probatoria e indica atti processuali specifici, la Cassazione difficilmente annulla per motivazione quando il ricorrente non contestua in modo preciso i passaggi logici contestati.
- La prescrizione estingue il reato e comporta conseguenze anche sulle statuizioni civili: se il reato è estinto per prescrizione, le statuizioni civili eventualmente disposte in primo grado possono essere revocate.
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