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Ordinanza

Ordinanza n. 2633/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma ​dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 212 del 2026, resa tra le parti;​

Giustizia amministrativa202604876

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Piemonte, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio relativo alla procedura CIG B759656D67

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L'appello cautelare è stato proposto dal raggruppamento temporaneo di imprese contro l'ordinanza del TAR Piemonte che aveva rigettato la domanda cautelare nel giudizio concernente una procedura di affidamento gestita da Anas S.p.a. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti né le censure rivolte agli atti della procedura. Il Consiglio di Stato ha rilevato che le questioni prospettate richiedono un approfondito esame nel merito e che la rilevanza dell'opera incide sulla valutazione delle esigenze cautelari.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini dell'anticipazione della trattazione del merito da parte del TAR Piemonte, disponendo la trasmissione dell'ordinanza al giudice di primo grado. Non è stata concessa una sospensione sostanziale degli atti della procedura né è stata anticipata una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure. Le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente tutelabili mediante la fissazione anticipata dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in presenza di esigenze cautelari, di disporre la fissazione anticipata dell'udienza di merito invece di adottare una misura cautelare sostanziale; il Collegio ha ritenuto tale modalità sufficiente a tutelare l'appellante.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, quando le questioni prospettate richiedono un approfondito esame nel merito, il Consiglio di Stato può tutelare le esigenze cautelari disponendo l'anticipazione della trattazione del merito da parte del giudice di primo grado, senza adottare una sospensione sostanziale dell'atto impugnato.
  • La rilevanza dell'opera oggetto della procedura può essere considerata nella valutazione della modalità più adeguata di tutela cautelare, purché l'anticipazione del giudizio di merito assicuri una protezione effettiva e tempestiva della posizione dell'appellante.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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