Cassazione Penale, Sentenza n. 3757/2024 del 30/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la sua richiesta di riesame avverso il sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., relativo alla somma di € 59.377,13 ritenuta profitto del reato di peculato. I motivi di ricorso sono due: (1) censura della qualificazione della sua condotta come peculato per mancata verifica concreta delle mansioni svolte e contestazione dell'uso, ai fini qualificatori, del fatto che la società Energy Auditing s.r.l. fosse una "società in house"; si sostiene che la nozione oggettivo-funzionale di incaricato di pubblico servizio richiede analisi sulle attività effettivamente svolte e sui mezzi impiegati e che Energy Auditing svolgeva principalmente attività commerciale (gestione distributore metano); (2) censura della motivazione in ordine al periculum in mora, chiedendo che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato il rischio di incapienza del patrimonio dell'imputato rispetto alla somma asseritamente distratta e che abbia fatto affidamento su un automatismo basato sulla personalità dell'indagato anziché su elementi specifici di rischio di dispersione del patrimonio.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo la Corte ritiene che il Tribunale di Palermo abbia adempiuto al rinvio della Cassazione verificando le mansioni svolte dall'Orlando e il regime giuridico della società, motivando la qualificazione di incaricato di un pubblico servizio non sulla base esclusiva dell'essere "in house" ma sul complesso degli elementi: statuto societario che attribuiva attività di energy auditing e anche attività di gestione, predisposizione e gestione di impianti di distribuzione ed erogazione di metano; svolgimento di tali attività secondo un regime di natura pubblicistica (con elementi di discrezionalità e responsabilità pubblicistica) e mansioni dell'Orlando comprendenti ricezione dei pagamenti e gestione risorse con obbligo di rendicontazione. Sul secondo motivo la Corte ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente motivato il periculum in mora richiamando la "capacità distrattiva" dimostrata dall'indagato, la consistenza quantitativa del profitto contestato rispetto alla modestia delle somme rinvenute sui conti correnti e, perciò, la giustificata esigenza di anticipare l'effetto ablativo della confisca mediante sequestro preventivo dell'unico immobile disponibile sino alla concorrenza della somma richiesta. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Consente il sequestro preventivo, diretto o per equivalente, del profitto del reato; il Tribunale ha ritenuto giustificato il sequestro in vista della futura confisca del profitto (€ 59.377,13) alla luce del rischio di dispersione/distrazione dei beni.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente; la Corte ha valutato l'adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato ai sensi di tale rito.
artt. 314, 322-ter, 357, 358 cod. pen.
Articoli sostanziali richiamati in relazione alla fattispecie (in particolare l'art. 314 c.p. rilevante per il delitto di peculato); la qualificazione come peculato è stata ritenuta fondata dato il ruolo dell'indagato e le mansioni esercitate.
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme procedurali; correlato alla disciplina del sequestro e delle misure cautelari reali.
legge 26 aprile 1990, n. 86, artt. 17 e 18
Fonte richiamata per il criterio oggettivo-funzionale che informa le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio; la Corte applica tale criterio per valutare se le mansioni esercitate costituiscano espressione di un servizio pubblico.
d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192
Richiamato in relazione all'attività di energy auditing prevista dalla normativa sull'efficienza energetica; utile a inquadrare le attività previste nello statuto societario.
legge 9 gennaio 1001, n. 10
Citata nel testo della sentenza (probabile refuso di data); utilizzata per richiamare il quadro normativo sulle finalità pubbliche dell'attività di energy auditing sugli immobili comunali.
d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164
Richiamato dal ricorrente in contrasto con la reale attività societaria; la Corte non ha ritenuto determinante la predetta obiezione rispetto alla qualificazione di incaricato di pubblico servizio.
legge Regionale Siciliana 26 marzo 2002, n. 2
Richiamata dal ricorrente in connessione con l'applicazione locale del d.lgs. n. 164/2000; non ritenuta risolutiva dalla Corte.
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 31, comma 7
Citato rispetto alla disciplina del supporto al responsabile del procedimento e ai rapporti di collaborazione professionale, elemento usato dalla Corte per individuare profili di natura pubblicistica nell'attività societaria.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto; la Corte ha condannato il ricorrente ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- La qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" va valutata con il criterio oggettivo-funzionale: conta la natura delle mansioni effettivamente svolte e il regime giuridico in cui l'attività si svolge, non solo la titolarità pubblica delle quote societarie o l'essere una "società in house".
- La circostanza che una società sia "in house" o abbia soci pubblici è rilevante ma non decisiva se non supportata dall'analisi delle funzioni svolte, della loro strumentalità rispetto a compiti pubblicistici e del regime di diritto applicabile (elementi di natura pubblicistica e obblighi di rendicontazione).
- Per giustificare il sequestro preventivo di beni in funzione confisca (periculum in mora) il giudice deve motivare con elementi concreti: capacità distrattiva dell'indagato, discrepanza tra ammontare del profitto contestato e modestia dei beni liquidi disponibili, nonché rischio effettivo di incapienza patrimoniale.
- Non è sufficiente, dopo un rinvio dalla Cassazione, riproporre le stesse argomentazioni: il giudice del rinvio deve compiere la verifica e fornire motivazione specifica sulle questioni devolute dalla decisione di legittimità.
- In sede di impugnazione per cassazione la censura sulla motivazione richiede dimostrare errores in iudicando o in procedendo oppure mancanza dei requisiti minimi di coerenza e completezza; la mera insoddisfazione per la valutazione dei fatti non è sufficiente.
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