Cassazione Penale, Sentenza n. 30353/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha applicato nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Denuncia un vizio di motivazione relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che l'arresto (e la successiva sostituzione della misura con gli arresti domiciliari) avrebbe interrotto l'attività criminosa ed escluso il pericolo di reiterazione, nonchè che mancherebbero elementi concreti a dimostrare l'attualità del pericolo e il necessario grado di inserimento professionale nell'associazione.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché generico e declinato in fatto. La Corte riconosce che lo stato di detenzione non esclude di per sé le esigenze cautelari e richiama la presunzione relativa prevista per l'associazione di tipo mafioso o dedita al narcotraffico (art. 275, comma 3 c.p.p.), la quale può essere efficacemente contrastata solo con elementi temporali e fattuali specifici. Il Tribunale aveva motivato le esigenze cautelari richiamando il ruolo stabile e storico di Piteo nella compagine, i rapporti continuativi con il vertice pachistano e, soprattutto, il fatto che, una volta ai domiciliari, Piteo aveva ricontattato i sodali chiedendo forniture di eroina per "pagare gli avvocati", circostanza ritenuta indicativa della persistenza del pericolo di reiterazione. Per questi motivi la censura non è ritenuta fondata. Il ricorrente è inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Individua il tipo di reato contestato (traffico/attività connessa a sostanze stupefacenti, in particolare eroina); costituisce il "reato fine" rispetto all'imputazione associativa che giustifica la cautela.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari quando si contestano reati associativi dediti al narcotraffico; la presunzione può essere superata solo con elementi specifici, in particolare di natura temporale.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Novella che richiede il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione; la Corte ricorda però che l'attualità deve essere valutata con riferimento agli elementi concreti e temporali quando si vuole confutare la presunzione cautelare nei reati associativi.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende a carico del ricorrente per ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Lo stato di detenzione o un precedente arresto non escludono automaticamente l'esistenza delle esigenze cautelari; bisogna valutare fatti concreti che dimostrino l'effettiva cessazione del pericolo di reiterazione.
- In ipotesi di associazione dedita al narcotraffico sussiste una presunzione relativa di necessità della misura cautelare; chi ne contesta l'attualità deve fornire elementi specifici, specialmente temporali, per confutarla.
- La persistenza di contatti con i sodali o richieste di approvvigionamento di droga dopo l'arresto sono indici forti di pericolo di reiterazione e giustificano la custodia cautelare.
- La mera affermazione generica della cessazione dell'attività del sodalizio o della «interruzione» dovuta all'arresto non è sufficiente: occorrono prove circostanziate e aggiornate.
- I ricorsi in materia cautelare devono articolare censure precise e non limitarsi a doglianze generiche; l'inammissibilità può comportare condanne per spese e ammende.
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