Cassazione Penale, Sentenza n. 45586/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva condannato il ricorrente per violazione di sigilli (art. 349, secondo comma, cod. pen.) e altre norme edilizie e del patrimonio: il ricorrente deduceva di non essere proprietario né titolare di diritti sull'immobile, di non essere presente sul luogo ma fatto intervenire dagli operanti, e che, se del caso, la condotta sarebbe stata al più riconducibile all'illecito amministrativo ex art. 350 cod. pen. o al reato di omessa denuncia ex art. 361 cod. pen.; lamentava inoltre che la Corte territoriale non aveva risposto ad alcune deduzioni e non aveva applicato l'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello secondo cui il custode (nomina ricevuta) poteva rispondere del reato di violazione di sigilli alla luce delle tre violazioni contestate e della sua concreta conoscenza/contiguità rispetto ai fatti. Ha chiarito il quadro giurisprudenziale sul rapporto tra art. 349 e 350 cod. pen., confermando che, pur essendo necessario il dolo per art. 349, incombe sul custode l'onere di fornire elementi concreti che giustifichino la mancata attivazione ovvero l'assenza di macroscopica inazione; ha escluso l'applicabilità prevalente di art. 361 o 350 per motivo di specialità; ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis perché la questione non era stata tempestivamente dedotta in appello; non sono emerse cause estintive della responsabilità per prescrizione.
Norme richiamate
art. 349 cod. pen. (secondo comma)
Norma principale contestata: la Corte conferma che il reato può essere applicato al custode nominato, richiede il dolo per la fattispecie ma ammette che l'omissione del custode possa configurare dolo eventuale qualora sussistano elementi che dimostrino una macroscopica inazione non giustificata.
art. 350 cod. pen.
Il giudice distingue l'illecito amministrativo/agevolazione colposa dall'art. 349: l'art. 350 sanziona condotte colpose del custode; non è prevalente rispetto all'art. 349 quando operi la specialità del custode nominato.
art. 361 cod. pen.
Reato di omessa denuncia: la Corte esclude la sua applicazione primaria per effetto del principio di specialità, atteso che il ventaglio di obblighi del custode nominato è più ampio e ricade sotto la disciplina speciale dell'art. 349.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o riforma poste dalla legge: la Corte ha ritenuto la questione non dedotta tempestivamente in appello e quindi inammissibile in cassazione.
art. 44 lett. c) e artt. 83-95 d.P.R. 380/2001
Norme richiamate in relazione alle violazioni edilizie: la sentenza di merito ha ritenuto sussistenti le violazioni urbanistiche/edilizie contestate assieme alla violazione di sigilli.
art. 181 d.lgs. 42/2004
Norma richiamata in relazione a tutela del patrimonio culturale: applicata come parte delle imputazioni riferite a lavori e interventi su beni rilevanti ai sensi della normativa sul patrimonio.
Massime di principio
- La nomina a custode di un bene sequestrato comporta un obbligo di 'attivazione' sia preventivo (misure di vigilanza/sorveglianza) sia successivo (tempestiva notifica all'autorità in caso di violazione dei sigilli); l'inosservanza può integrare il reato di violazione di sigilli se sussiste dolo, anche sotto forma di dolo eventuale.
- Per configurare art. 349 nei confronti del custode l'accusa deve provare gli elementi volitivi, ma il custode ha l'onere di allegare elementi concreti che giustifichino la mancata reazione o la mancanza di conoscenza, per sfruttare la difesa della non imputabilità o del caso fortuito/forza maggiore.
- In presenza di un rapporto di specialità la norma speciale (art. 349 per il custode) prevale su norme più generiche come l'art. 361 (omessa denuncia) o sugli illeciti amministrativi (art. 350): occorre valutare il 'ventaglio' di obblighi specifici del soggetto.
- La riqualificazione del fatto da reato a illecito amministrativo richiede argomentazioni specifiche e dimostrazioni probatorie adeguate; una semplice affermazione difensiva non basta se la prova indiziaria e motivazionale dei giudici di merito è congrua.
- Le questioni di non punibilità come l'art. 131-bis devono essere tempestivamente dedotte nei gradi previsti; la tardività può determinare l'inammissibilità della richiesta in cassazione.
- In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione è limitato: devono emergere vizi macroscopici, evidenti 'ictu oculi'; il giudice d'appello non è tenuto a rispondere punto per punto a tutte le argomentazioni difensive purché abbia confutato gli aspetti portanti della difesa.
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