Cassazione Penale, Sentenza n. 19637/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riconosciuto la continuazione tra reati e aumentato la pena di 4 anni di reclusione e di euro 1.200 di multa. I motivi dedotti in Cassazione comprendevano: (i) vizio di motivazione e travisamento probatorio per l'uso dell'annotazione di polizia giudiziaria e delle individuazioni fotografiche (presunta non verificata attendibilità e contrasto con dichiarazioni oculari); (ii) inutilizzabilità degli elementi di prova derivanti dal monitoraggio GPS dell'autovettura, per violazione della privacy e necessità di autorizzazione giurisdizionale (richiamo a giurisprudenza CEDU/Corte UE); (iii) errore nella qualificazione giuridica dei fatti alla luce della desistenza volontaria (art. 56 c.p.); (iv) carenza di motivazione nella determinazione della pena e negli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi come reiterativi di doglianze già esaminate in sede di merito, ritenendo che: (i) le individuazioni fotografiche e le annotazioni di polizia giudiziaria fossero utilizzabili nel giudizio abbreviato e legittimamente acquisite al fascicolo anche senza formale delega del pubblico ministero, ai sensi degli artt. 55 e 348 c.p.p.; (ii) il monitoraggio GPS ("pedinamento elettronico") è mezzo di ricerca della prova atipico le cui risultanze sono utilizzabili senza preventiva autorizzazione giudiziaria; (iii) la mancata consumazione del reato derivava da circostanze esterne (scarso denaro in cassa) e non da desistenza volontaria; (iv) la Corte di appello ha fornito sufficiente motivazione sul calcolo della pena e sugli aumenti per continuazione, che erano di entità esigua. Conseguenze pratiche: i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Poste Italiane, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 cod. proc. pen.
Affermato il principio dell'atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria: la P.G. può compiere indagini di propria iniziativa senza preventiva delega del P.M., e le risultanze possono essere utilizzate in sede di giudizio abbreviato.
art. 348 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 55 per giustificare la legittimità dell'individuazione fotografica e dell'annotazione di polizia giudiziaria acquisite al fascicolo senza formale delega.
art. 56, comma 3, cod. pen.
La Corte applica la giurisprudenza secondo cui la desistenza volontaria richiede una scelta libera e autonoma di non proseguire nell'azione criminosa; se la mancata consumazione dipende da circostanze esterne la desistenza non opera.
art. 81, comma primo, cod. pen.
Richiamato nel quadro della determinazione del limite legale del cumulo/continuazione: il giudice deve rispettare il limite del triplo della pena base; motivazione specifica per aumenti esigui non è sempre necessaria.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna al versamento alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità dei ricorsi.
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (art. 132, comma 3) - richiamato come riferimento
La Corte esclude l'applicabilità per analogia della disciplina sulla conservazione/tabulati alla localizzazione GPS, ritenendo che il pedinamento elettronico non determini un accumulo massivo di dati che richieda le stesse garanzie.
Pronunce CEDU/Corte di Giustizia UE citate (es. Uzun c. Germania; Ben Faiza c. Francia; C-140/2020)
Le pronunce internazionali sono richiamate dai ricorrenti per contestare il GPS; la Corte di legittimità tuttavia ritiene che i principi evocati non impediscano l'utilizzo delle risultanze del pedinamento GPS nell'ambito delle indagini preliminari senza preventiva autorizzazione giudiziaria.
Massime di principio
- In giudizio abbreviato le individuazioni fotografiche e le annotazioni della polizia giudiziaria possono essere utilizzate se acquisite legittimamente al fascicolo, anche in assenza di formale delega del pubblico ministero, purché la loro attendibilità sia stata valutata dal giudice di merito.
- Il monitoraggio degli spostamenti tramite GPS ("pedinamento elettronico") è frequentemente considerato dalla giurisprudenza italiana un mezzo di ricerca della prova atipico le cui risultanze possono essere utilizzate senza preventiva autorizzazione giudiziaria, a condizione che non si configuri un trattamento massivo di dati sensibili.
- La desistenza volontaria (esimente) richiede una scelta libera e autonoma di non consumare il reato: se l'interruzione deriva da circostanze esterne che rendono impraticabile o meno conveniente l'azione criminosa, non opera l'esimente.
- Nei giudizi di continuazione, per aumenti di entità esigua non è necessaria una motivazione dettagliata per ogni singolo aumento; è sufficiente una motivazione complessiva sulla pena-base e sugli elementi che giustificano l'incremento, sempre nel rispetto dei limiti di legge.
- In sede di legittimità i ricorsi reiterativi di doglianze già valutate e adeguatamente motivate in sede di merito sono normalmente dichiarati inammissibili; il vizio di travisamento della prova può essere censurato in Cassazione solo se l'argomento probatorio contestato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado e adeguatamente dedotto.
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