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Ordinanza

Ordinanza n. 15/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento della delibera n. 14 del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della riabilitazione e della Prevenzione (Ordine A.S.R.M.P.S.T.R.P.) di Reggio Calabria assunta nella seduta del 9.5.2021 e conosciuta l’1.9.2021, nonchè di ogni altro atto prodromico, connesso, conseguente e consequenziale, ivi compreso il parere di non conformità espresso dalla Commissione di Albo dei Logopedisti posto a corredo del provvedimento dell'impugnato provvedimento di diniego;

Giustizia amministrativa202100524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ordine recante diniego di iscrizione all'albo dei logopedisti, corredata dal parere di non conformità della Commissione di Albo dei Logopedisti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'annullamento della delibera con cui l'Ordine professionale ha negato l'iscrizione all'albo dei logopedisti, nonché degli atti connessi, incluso il parere di non conformità della Commissione di Albo. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa, ritenendo potenzialmente applicabile l'orientamento secondo cui le controversie sull'iscrizione, sul mantenimento o sulla cancellazione dagli albi professionali appartengono alla giurisdizione ordinaria quando la pretesa dell'interessato, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge, integra un diritto soggettivo e l'amministrazione non dispone di margini di discrezionalità.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né ha deciso sulla legittimità del diniego. Avvalendosi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti l'unica questione relativa al possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e ha assegnato sette giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie sul punto. Il dispositivo dispone esclusivamente la comunicazione dell'ordinanza alle parti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al Collegio, quando rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e non previamente sottoposta al contraddittorio, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; dal testo non emerge una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • Le controversie relative all'iscrizione, al mantenimento o alla cancellazione da un albo, ruolo o elenco professionale appartengono alla giurisdizione ordinaria quando, una volta accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, la posizione dell'interessato ha natura di diritto soggettivo e all'amministrazione non residua alcun margine di discrezionalità.
  • Quando il giudice amministrativo rileva dopo il passaggio in decisione una questione decisiva non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per presentare memorie sulla questione prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAlbi e iscrizioneGiurisdizione e riparto
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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