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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32895/2026 del 04/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente aveva presentato alla Corte d'appello un'istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., riferita a una sentenza di condanna emessa dal Tribunale. La Corte d'appello aveva dichiarato l'istanza inammissibile perché l'interessato non aveva documentato la data in cui aveva avuto conoscenza della sentenza, elemento necessario per verificare il rispetto del termine di trenta giorni previsto dalla norma. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti otto motivi: omesso esame nel merito dell'istanza e valutazione eccessivamente formalistica; illegittima dichiarazione di assenza nei giudizi di primo e secondo grado e nullità del decreto di procedere in assenza; omessa valutazione di atti asseritamente decisivi sulla identità del difensore presente all'udienza; interpretazione formalistica della conoscenza effettiva della sentenza e inidoneità della notifica dell'ordine di esecuzione a dimostrare tale conoscenza; violazione degli artt. 6 CEDU, 24 e 111 Cost. per mancanza di un rimedio effettivo; mancato esercizio dei poteri istruttori necessari; omessa valorizzazione, da parte della Corte d'appello competente, degli elementi già considerati in un precedente provvedimento di riqualificazione dell'istanza; applicabilità del termine lungo previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che il giudizio ex art. 629-bis c.p.p. fosse limitato alla verifica dei presupposti della rescissione e, in particolare, della tempestività dell'istanza. Ha affermato che il termine decorre dalla conoscenza degli estremi del provvedimento, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, senza necessità di conoscere l'intero apparato motivazionale o gli atti processuali. Ha inoltre ribadito che il richiedente deve allegare e dimostrare rigorosamente gli elementi oggettivi idonei a provare la tempestività. Nel caso concreto, dalla documentazione allegata al ricorso risultava che l'ordine di esecuzione era stato notificato personalmente al ricorrente il 6 novembre 2018, alla presenza dei suoi difensori di fiducia. L'istanza di rescissione, presentata il 17 novembre 2025, era pertanto tardiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la correttezza della declaratoria di inammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato. La conoscenza della sentenza di condanna risultava acquisita il 6 novembre 2018 mediante notifica personale dell'ordine di esecuzione; l'istanza proposta il 17 novembre 2025 era quindi oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 629-bis, comma 2, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    La richiesta di rescissione del giudicato deve essere presentata entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza della sentenza, a pena di inammissibilità. Il termine decorre dalla conoscenza degli estremi del provvedimento, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta; il richiedente deve dimostrare rigorosamente la tempestività.

  • art. 585 c.p.p.

    La disposizione è stata invocata dalla difesa in relazione al termine lungo per le impugnazioni dell'imputato giudicato in assenza, ma la Corte non l'ha ritenuta applicabile alla rescissione del giudicato.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.

  • art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La novella che ha sostituito il riferimento al "procedimento" con quello alla "sentenza" nell'art. 629-bis c.p.p. non ha modificato il principio secondo cui la rescissione è collegata alla mancata conoscenza della pendenza del processo e della successiva condanna, non alla conoscenza integrale della motivazione.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dalla difesa in relazione al diritto a un rimedio effettivo contro una condanna pronunciata in assenza; il motivo non è stato accolto.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla difesa a tutela del diritto di difesa; il motivo non è stato accolto.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla difesa in relazione alle garanzie del giusto processo; il motivo non è stato accolto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rescissione del giudicato, il giudizio è circoscritto alla verifica dei presupposti dell'istituto e non può essere utilizzato per introdurre questioni estranee, comprese quelle attinenti al merito della condanna, salvo quanto necessario alla verifica dei presupposti della rescissione.
  • Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 629-bis c.p.p. decorre da quando il condannato conosce gli estremi della sentenza, l'autorità giudiziaria che l'ha emessa e la condanna inflitta; non è necessaria la conoscenza dell'intero contenuto motivazionale né degli atti processuali sui quali la decisione si fonda.
  • Chi propone la rescissione del giudicato ha l'onere di allegare e dimostrare con elementi oggettivi la data e le modalità della conoscenza del provvedimento, non essendo sufficiente l'indicazione di una data non verificabile.
  • La notifica personale dell'ordine di esecuzione della sentenza di condanna costituisce, quando documentata, elemento idoneo a dimostrare la conoscenza della sentenza e a far decorrere il termine per la richiesta di rescissione del giudicato.
  • La mancata dimostrazione della tempestività della richiesta di rescissione, oppure la sua proposizione oltre trenta giorni dalla conoscenza della sentenza, comporta l'inammissibilità dell'istanza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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