Sentenza n. 1071/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati con contestuale ordine all'Amministrazione di attribuire in via provvisoria il punteggio corretto e di inserire il ricorrente nella graduatoria degli idonei, - del provvedimento di pubblicazione dell'esito della prova scritta del concorso pubblico per 2.970 unità di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, profilo “Funzionario a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)” - Codice 01, che attribuisce al ricorrente, (codice candidatura KK1AXVVPD6), il punteggio di 20,50/30 con la dicitura “NON SUPERATA”, determinandone l’esclusione dalla graduatoria degli idonei; - del verbale e/o della griglia di correzione con cui la Commissione esaminatrice ha definito le risposte esatte ai quesiti della prova scritta, nella parte in cui, al quesito n. 6, è stata indicata come corretta la risposta “a” in luogo della risposta “b”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove medio tempore approvata e pubblicata, la graduatoria finale di merito del concorso in oggetto, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente tra gli idonei, con riserva di proporre motivi aggiunti; - e, ove occorra, del silenzio serbato sull’istanza in autotutela presentata dal ricorrente in data 23/10/2025, quale comportamento meramente confermativo dell’assetto lesivo già determinato dalla correzione dell’elaborato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta del concorso per funzionari UNEP, con attribuzione di 20,50/30 e conseguente esclusione dalla graduatoria degli idonei, nonché griglia di correzione del quesito n. 6
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’esito della prova scritta del concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, contestando il quesito n. 6, relativo ai rapporti tra procedimento disciplinare e azione penale nei confronti dell’ufficiale giudiziario. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del bando e violazione dell’art. 55-ter d.lgs. 165/2001, sostenendo che la risposta indicata dall’Amministrazione come corretta, ossia la risposta “a” — secondo cui il procedimento disciplinare non può essere iniziato fino al termine di quello penale — sarebbe stata superata o comunque incompatibile con la disciplina vigente sul pubblico impiego contrattualizzato; il ricorrente aveva invece selezionato la risposta “b”, relativa all’autonomia e separazione dei due procedimenti. Con il secondo motivo ha dedotto ambiguità ed erroneità del quesito, eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza ed erroneità, violazione della par condicio concorsuale, disparità di trattamento, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione del giusto procedimento e ingiustizia manifesta, sostenendo che la formulazione non consentisse di individuare un’unica risposta certamente corretta. Ha inoltre impugnato, ove rilevante, il silenzio serbato sull’istanza di autotutela.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto integralmente il ricorso. Il Collegio ha ribadito che l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella formulazione dei quiz concorsuali e nella valutazione delle risposte, sindacabile soltanto quando il quesito sia assolutamente incomprensibile o la risposta prescelta sia manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica. Ha tuttavia precisato che, nelle prove a risposta multipla in materia giuridica, la domanda deve essere chiara, non ambigua e costruita in modo da prevedere una sola risposta indubitabilmente esatta; non è ammissibile costringere il candidato a scegliere la risposta “meno errata”. Nel caso concreto il quesito richiamava espressamente il d.P.R. 1229/1959 e successive modificazioni e integrazioni. L’art. 90 del decreto, nella versione vigente, stabilisce che, ove sia stata promossa azione penale per il fatto addebitato all’ufficiale giudiziario, il procedimento disciplinare non può essere iniziato fino alla conclusione di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso. Pertanto la risposta “a” era corretta rispetto alla fonte normativa indicata nel quesito. Il riferimento alle successive modifiche e integrazioni doveva intendersi riferito alla versione vigente dell’art. 90 del d.P.R. 1229/1959, non alla necessità di ricostruire l’intero rapporto tra tale disposizione e l’art. 55-ter d.lgs. 165/2001. Il TAR ha inoltre escluso che il d.lgs. 165/2001 costituisca una modifica successiva, sullo stesso piano normativo, del d.P.R. 1229/1959, trattandosi di fonti di rango diverso e dovendosi applicare i criteri di risoluzione delle antinomie. Di conseguenza il quesito non era ambiguo o decettivo, non violava il bando né la par condicio e la correzione era legittima. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e istruttori
Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata poiché erano trascorsi i termini previsti, il contraddittorio e l’istruttoria erano completi e le parti erano state avvisate.
art. 6 del bando di concorso
La disposizione imponeva ai candidati di fare riferimento alla disciplina normativa indicata per l’ordinamento degli ufficiali giudiziari; il TAR ha ritenuto che il quesito n. 6 fosse conforme alla clausola del bando.
art. 90 d.P.R. 1229/1959
Qualora per il fatto addebitato all’ufficiale giudiziario sia stata promossa azione penale, il procedimento disciplinare non può essere iniziato fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso
La disposizione, nella versione vigente, rendeva corretta la risposta secondo cui il procedimento disciplinare non può essere iniziato fino alla conclusione del procedimento penale.
art. 55-ter d.lgs. 165/2001
Il TAR ha escluso che il quesito imponesse di applicare tale disciplina generale del pubblico impiego in luogo della specifica disciplina richiamata dal quesito e ha negato che essa costituisse una modifica successiva del d.P.R. 1229/1959.
art. 97, comma 2, Cost.
È richiamato quale fondamento delle prove a quiz, che favoriscono celerità, limitazione della discrezionalità valutativa e par condicio tra concorrenti.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono stati dedotti dal ricorrente a sostegno delle censure di ambiguità, disparità di trattamento e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, ma il TAR ne ha escluso la violazione.
Massime di principio
- Nelle prove concorsuali a risposta multipla in materia giuridica, quando il quesito richiama una specifica fonte normativa con formule quali “in base a” o “secondo” e indica anche le successive modificazioni e integrazioni, la risposta corretta deve essere individuata sulla base del diritto positivo vigente contenuto nella fonte richiamata.
- L’Amministrazione conserva un’ampia discrezionalità nella scelta e nella formulazione dei quesiti concorsuali, ma il suo operato è sindacabile quando il quesito sia assolutamente incomprensibile o la risposta indicata come corretta sia manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica.
- Un quesito a risposta multipla è legittimo soltanto se formulato in modo chiaro e non ambiguo e se contempla una sola risposta indubitabilmente esatta; non è legittimo un quesito che costringa il candidato a scegliere la risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile.
- Il richiamo generico alle successive modifiche e integrazioni di una fonte normativa non impone al candidato di ricostruire ogni possibile interferenza con discipline successive e contenute in fonti di diverso rango, quando il tenore della domanda individui chiaramente la fonte specifica da applicare.
- La disciplina generale del pubblico impiego contenuta nel d.lgs. 165/2001 non costituisce, per ciò solo, una modifica successiva del d.P.R. 1229/1959: il rapporto tra disposizioni appartenenti a fonti di diverso rango deve essere valutato secondo i criteri ordinari di risoluzione delle antinomie.
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