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Sentenza

Sentenza n. 4500/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento del silenzio-inadempimento formatosi sulla richiesta di aggiornamento e rilascio informazioni antimafia, ex art. 91, co. 5, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, presentata all'U.T.G. - Prefettura di Caserta in data 2.10.2025; e dunque per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e dell'obbligo del Prefetto di Caserta di provvedere alla conclusione del procedimento di aggiornamento dell'informativa antimafia sul conto della ricorrente società.

Giustizia amministrativa202602456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di aggiornamento e rilascio di informazioni antimafia

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il silenzio serbato dalla Prefettura di Caserta sull'istanza del 2 ottobre 2025, presentata ai sensi dell'art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, chiedendo la declaratoria dell'illegittimità del silenzio e l'accertamento dell'obbligo del Prefetto di concludere il procedimento di aggiornamento dell'informativa antimafia. L'Amministrazione ha riferito che la posizione della società era stata definita con esito liberatorio. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione, insistendo per la condanna alle spese. Il Collegio ha rilevato che la definizione della pratica è intervenuta dopo la proposizione del ricorso e oltre il termine di legge: il ricorso era stato notificato il 16 aprile 2026, mentre l'istanza è stata esaminata dal Gruppo Interforze Antimafia il 15 giugno 2026; la società aveva peraltro riscontrato già il 7 ottobre 2025 la richiesta prefettizia di autocertificazioni relative ai soggetti da sottoporre alle verifiche antimafia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la società ha conseguito l'utilità sostanziale perseguita, ossia la definizione del procedimento di aggiornamento dell'informativa antimafia con esito liberatorio. Ha tuttavia posto le spese di giudizio a carico dell'Amministrazione in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ritenendo che la Prefettura avesse definito la pratica solo dopo la proposizione del ricorso e oltre il termine di legge. Le spese sono state liquidate in 1.000 euro, oltre accessori, con rimborso del contributo unificato e attribuzione al difensore anticipatario.

Norme richiamate

  • art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011

    Costituisce la base normativa dell'istanza di aggiornamento e rilascio delle informazioni antimafia presentata dalla società.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione conclude il procedimento e il ricorrente consegue l'utilità sostanziale perseguita, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell'interesse azionato.
  • La definizione del procedimento amministrativo dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese: il giudice può applicare il principio della soccombenza virtuale valutando, in base alla condotta processuale e agli atti disponibili, se il ricorso sarebbe stato fondato al momento della sua proposizione.
  • La conclusione del procedimento oltre il termine di legge e successivamente alla notifica del ricorso avverso il silenzio giustifica, secondo il criterio della soccombenza virtuale, l'addebito delle spese all'amministrazione, quando il ricorrente aveva tempestivamente adempiuto agli incombenti richiesti per consentire la definizione della pratica.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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