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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15615/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per quattro censure: 1) vizio di motivazione per mancato esame esaustivo del compendio probatorio e delle dinamiche del sinistro mortale e della detenzione di armi/munizioni; 2) violazione del diritto al contraddittorio e della difesa per la ritenuta qualificazione del reato di cui al capo 3 ai sensi dell'art. 189, comma 6, cod. strada, non formalmente contestata; 3) vizio di motivazione nella qualificazione del fatto al capo 3 come omissione di soccorso, non sussistente data la morte della vittima; 4) mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: tutti e quattro i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati o inammissibili. La Suprema Corte ha confermato che la ricostruzione dei fatti in appello traeva solido supporto dagli accertamenti già trasfusi nella sentenza irrevocabile del GUP del Tribunale di Castrovillari del 21/10/2015, dalle dichiarazioni testimoniali (in particolare della madre della vittima) e dalle indagini dei Carabinieri, nonché dalla consulenza tecnica sulla dinamica del sinistro che attribuiva la responsabilità della guida al ricorrente. Sul punto della qualificazione del reato ai sensi dell'art. 189 cod. strada e della presunta violazione del contraddittorio, la Corte ha richiamato la giurisprudenza che consente la diversa qualificazione in sede di appello se non altera radicalmente l'oggetto dell'imputazione; pertanto non è stato ravvisato pregiudizio alla difesa. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto congruo il non riconoscimento in considerazione del disvalore complessivo e della pluralità di condotte illecite. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma richiamata quale fattispecie penalmente contestata (ricettazione). La Corte ha ritenuto sufficiente il compendio probatorio per sostenere la responsabilità in relazione alla provenienza illecita dell'arma.

  • artt. 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Norme sulla disciplina delle armi e munizioni, richiamate rispetto alla detenzione e alle modalità di possesso degli oggetti rinvenuti; la Corte ha ritenuto provate le modalità e la consapevolezza del ricorrente.

  • art. 189, commi 1, 6 e 7 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)

    Norma relativa alle sanzioni per violazioni connesse alla circolazione stradale e all'omissione di soccorso; la Corte ha confermato la qualificazione del fatto ai sensi dei commi indicati ritenendo che la qualificazione in appello non abbia alterato gli elementi essenziali dell'imputazione e che la condotta di fuga fosse incompatibile con un comportamento di soccorso.

  • art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma richiamata in relazione al possesso di armi (coltello) oggetto di altra contestazione; il reato relativo era stato comunque dichiarato estinto per prescrizione in appello.

  • art. 522, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma evocata nel motivo del ricorso relativo alla presunta violazione del diritto di difesa per nuova qualificazione del reato; la Corte ha ritenuto che non vi fosse compressione del contraddittorio perché l'imputato ha potuto difendersi sull'oggetto della contestazione e la modificazione non ha inciso sugli elementi essenziali.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferita alla disciplina delle attenuanti generiche e della loro quantificazione; la Corte ha ritenuto che, alla luce del quadro fattuale e oggettivo, non sussistessero ragioni per concedere le attenuanti generiche.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato implicitamente nella valutazione delle circostanze per la determinazione della pena: la Corte ha effettuato un giudizio di dosimetria che ha escluso la sussistenza di elementi tali da ridurre il trattamento sanzionatorio.

  • Principio giurisprudenziale sulla valutazione della prova (verosimiglianza e massime di esperienza)

    La Corte ha applicato il principio secondo cui il ricorso alla verosimiglianza è ammissibile solo se esclude plausibilmente ogni alternativa spiegazione; nel caso i fatti risultavano univoci e l'ipotesi difensiva era smentita dalle emergenze processuali.

  • Principio giurisprudenziale sulla correlazione tra imputazione e sentenza

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la diversa qualificazione del fatto in appello non viola il diritto di difesa se non muta radicalmente l'oggetto dell'imputazione e l'imputato ha potuto difendersi concretamente.

Massime di principio

  • Le decisioni irrevocabili e gli accertamenti giudiziari precedenti (sentenze del GUP) possono costituire base probatoria solida e vincolante per giudizi successivi; in presenza di convergenza tra fonti probatorie la Cassazione non ammette rivalutazioni meramente congetturali.
  • La qualificazione diversa del fatto in sede di appello non comporta necessariamente violazione del diritto di difesa se gli elementi essenziali dell'imputazione restano invariati e l'imputato ha avuto la concreta possibilità di difendersi.
  • Il criterio della verosimiglianza e delle massime di esperienza può integrare la valutazione probatoria solo quando escluda plausibilmente spiegazioni alternative; altrimenti resta elemento indiziario da valutare congiuntamente ad altri elementi.
  • L'omissione di soccorso può essere ritenuta anche quando la vittima sia deceduta, se la condotta dell'autore (es. fuga immediata) dimostra l'assenza di comportamenti diretti a prestare soccorso e tale valutazione emerga da elementi oggettivi e temporali.
  • Le attenuanti generiche non sono di concessione gratuita: non si riconoscono se la gravità e la pluralità delle condotte o il disvalore complessivo della vicenda escludono una significativa diminuzione della pena.
  • In Cassazione i motivi che chiedono la mera rivalutazione del merito (vizi di valutazione della prova non palesemente illogici o contraddittori) sono spesso inammissibili; è necessario dimostrare errori di diritto o palese travisamento probatorio.

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