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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19413/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 6 CEDU per il fatto che il Tribunale serbo procederebbe in contumacia nonostante lo stato di detenzione all'estero dell'estradanda; 2) violazione della presunzione di innocenza e degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU in quanto il Presidente del Collegio giudicante avrebbe formulato un giudizio di colpevolezza della ricorrente a seguito delle informazioni fornite; 3) violazione degli artt. 1, 2 e 3 dell'accordo di estradizione Italia-Serbia (e correlata normativa) in quanto il suddetto accordo prevederebbe un limite edittale massimo non inferiore a quattro anni per la concessione dell'estradizione, mentre per il reato di riciclaggio l'ordinamento serbo prevederebbe una pena massima non superiore a tre anni.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e rigettato. Nel dettaglio: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e, inoltre, non era stato dedotto dinanzi alla Corte d'appello; la Corte ha osservato che l'estradizione processuale ha proprio la finalità di assicurare la presenza dell'imputato e superare la contumacia. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato in quanto le informazioni contestate erano necessarie per la valutazione della gravità indiziaria e non hanno compromesso la presunzione di innocenza. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché si applicano la Convenzione europea di estradizione del 1957 e l'accordo Italia-Serbia del 9 febbraio 2017; il limite edittale di cui all'art. 2, par. 1 dell'accordo riguarda l'estradizione dei cittadini italiani e non è applicabile al ricorrente che non possiede la cittadinanza italiana. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la sentenza è stata inviata alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 6 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

    La Corte ha ritenuto che l'estradizione processuale mira a garantire la presenza dell'imputato al processo e che le informazioni fornite per valutare la gravità indiziaria non ledono la garanzia dell'art. 6, per cui non sussiste violazione alla luce dei fatti dedotti.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunzione di innocenza; la Corte ha escluso violazione ritenendo che le osservazioni contestate non costituiscono pronunciamento di colpevolezza.

  • Convenzione europea di estradizione del 1957

    Applicabile nella fattispecie insieme all'accordo bilaterale; costituisce il quadro normativo di riferimento per l'estradizione tra Stati contraenti.

  • Accordo tra l'Italia e la Serbia del 9 febbraio 2017

    art. 2, par. 1 (menzionato nel testo)

    Prevede un limite edittale 'non inferiore nel massimo a quattro anni' con riferimento all'estradizione dei cittadini italiani; la Corte ha ritenuto tale disposizione non applicabile al ricorrente non italiano.

  • art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

  • Corte cost. n. 186 del 2000 (giurisprudenza richiamata)

    Citata quale principio secondo cui non si può ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa quando la causa dell'inammissibilità non sia imputabile all'autore; qui comunque il ricorrente è stato condannato alle spese e alla ammenda.

Massime di principio

  • L'estradizione processuale è finalizzata a garantire la presenza dell'imputato al processo e può legittimamente essere richiesta per superare la contumacia; l'esistenza di procedimento in contumacia all'estero non impedisce automaticamente l'estradizione.
  • Le informazioni fornite dallo Stato richiedente per valutare la gravità indiziaria non violano di per sé la presunzione di innocenza, purché restino confinate al giudizio cautelare sulla sussistenza di indizi e non configurino un accertamento di colpevolezza.
  • Le clausole di tutela contenute in accordi bilaterali possono avere applicazione circoscritta (es. riservate ai cittadini italiani); è necessario verificare la portata soggettiva della norma (a chi si applica) prima di fondare su di essa l'opposizione all'estradizione.
  • I motivi non dedotti in sede di appello o di primo grado possono essere considerati inammissibili in sede di legittimità; quindi è fondamentale sollevare tempestivamente le questioni rilevanti ai fini del gravame.
  • La presentazione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. ammende); valutare realisticamente le prospettive del ricorso prima di proporlo.

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