Cassazione Penale, Sentenza n. 24734/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per tentata rapina e lesioni aggravate. Motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. c) ed e)) con riferimento all'art. 33-septies c.p.p., per contestata irritualità della convalida dell'arresto e mancata trasmissione degli atti al P.M.; (2) vizio di motivazione (art. 606 lett. e)) in relazione all'art. 597 e agli artt. 449 co.4 e co.5 c.p.p., per asserita insussistenza dei presupposti del giudizio direttissimo (imputati non in vinculis e assenza di confessione) e per presunta nullità non sanata; (3) vizio di legge e motivazione in relazione al dolo specifico della rapina impropria (necessità di accertare se la violenza sia stata esercitata prima o dopo l'intervento del vigilante e se vi fosse finalità di impunità); (4) e (5) censure sulla dosimetria della pena: omessa motivazione sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e mancata motivazione sull'aumento per la continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivi della decisione: (a) il giudice che procede al giudizio direttissimo deve comunque pronunciarsi sulla convalida dell'arresto; nel caso concreto il giudice monocratico aveva convalidato l'arresto e solo dopo dichiarato la propria incompetenza, perciò la convalida è avvenuta correttamente; (b) una volta convalidato definitivamente l'arresto, in sede di merito non è ammesso rimettere in discussione la legittimità dell'arresto stesso; l'eventuale irritualità dell'instaurazione del direttissimo costituisce nullità relativa che può essere sanata dalla richiesta del rito abbreviato; (c) il dolo specifico per la rapina impropria è stato ritenuto integrato dalla Corte d'appello: la violenza esercitata dai ricorrenti contro la guardia giurata era finalizzata a procurarsi l'impunità e tale finalità rientra nel concetto di "fine di procurarsi l'impunità" ai sensi dell'art. 628 co.2 c.p.; (d) le censure sulla dosimetria sono manifestamente infondate perché il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è un potere del giudice di merito e la motivazione fornita dalla Corte d'appello è risultata adeguata e non illogica.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8 (conv. L. n.176/2020 e successive modifiche)
Autorizza il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte registra che il procedimento è stato trattato secondo tale modalità normativa
art. 33-septies c.p.p.
Richiamato nel contesto delle censure sulla convalida dell'arresto; la Corte ha ritenuto che la normativa non impedisca al giudice di pronunciarsi sulla convalida e poi, se del caso, dichiarare incompetenza
art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.
Fattispecie processuali di vizio di motivazione e violazione di legge che il ricorrente ha invocato; la Corte ha valutato tali censure come manifestamente infondate
art. 597 c.p.p.
Riferito alla disciplina del giudizio direttissimo; la Corte ha ritenuto che la convalida definitiva dell'arresto esclude la possibilità di sindacare la legittimità dell'arresto in sede di merito
art. 449 c.p.p. (commi 4 e 5)
Norme sul giudizio direttissimo e sulla convalida dell'arresto; la Corte sottolinea che il giudice del direttissimo deve comunque pronunciarsi sulla convalida e che la convalida invalida eventuali eccezioni successive sulla stessa questione
art. 628 co.2 c.p.
Definisce il "fine di procurarsi l'impunità" nella rapina impropria; la Corte interpreta tale fine come comprensivo dell'intento di sottrarsi alle conseguenze penali e processuali (denuncia, arresto), con una nozione di immediatezza non rigorosamente letterale
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ricorda che il giudizio di bilanciamento è rimesso al giudice di merito e la motivazione non richiede esposizione analitica dei criteri adottati
Massime di principio
- Il giudice che riceve una istanza di convalida dell'arresto deve sempre pronunciarsi positivamente o negativamente; la successiva dichiarazione di incompetenza non annulla la necessità della pronuncia sulla convalida
- Una convalida dell'arresto pronunciata nel giudizio direttissimo, se definitiva, impedisce ai giudici delle fasi successive di riesaminare la legittimità dell'arresto in sede di merito
- L'irritualità nell'instaurazione del giudizio direttissimo costituisce, in linea generale, una nullità relativa che può essere sanata dalla scelta del rito abbreviato
- Nel reato di rapina impropria il dolo specifico (es. il fine di procurarsi l'impunità) può essere desunto dalla dinamica dei fatti: violenza esercitata per assicurarsi il possesso della cosa sottratta o per sottrarsi a denuncia/arresto integra il requisito soggettivo
- La valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti e la quantificazione della pena sono prerogativa del giudice di merito; in Cassazione sono sindacabili solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o manifesta violazione di legge
- Per contestare con successo vizi procedurali relativi al direttissimo è utile dimostrare che la nullità è assoluta o che non è stata sanata dal comportamento processuale (ad es. richiesta di riti che la sanano)
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