Cassazione Penale, Sentenza n. 23653/2022 del 17/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava l'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per delitti connessi agli artt. 73 e 74 del d.lgs. 9/10/1990 n.309 (spaccio e associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti). Le censure principali erano: difetto di motivazione e motivazione per relationem non sufficiente; violazione del divieto del ne bis in idem per sovrapposizione con fatti già giudicati; insufficienza e genericità dei gravi indizi in relazione all'art.74 (associazione), anche alla luce di dichiarazioni di collaboratori che non avrebbero individuato chiaramente il ricorrente; errori nella valutazione delle intercettazioni e dell'utenza telefonica; contrasto temporale tra i fatti contestati e l'applicazione della misura (mancata attualità del pericolo di reiterazione); e carenza di motivazione sulla idoneità e proporzionalità della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto valida la motivazione per relationem del tribunale del riesame, osservando che il giudice aveva compiuto un'analisi critica e circostanziata delle intercettazioni e delle dichiarazioni, dando adeguata motivazione sulla gravità indiziaria. Quanto al ne bis in idem, la Corte ha ritenuto che i fatti pregressi e le condanne non siano sovrapponibili con le contestazioni oggetto del riesame. Sulla sussistenza delle esigenze cautelari la Corte ha confermato la correttezza della valutazione del giudice di merito, richiamando la presunzione di adeguatezza della custodia per i reati di cui all'art.275 comma 3 cod. proc. pen. e ritenendo motivata la scelta della misura custodiale per evitare contatti con i correi e la ripresa dell'attività delittuosa. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e a versare la somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.lgs. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Art.73 e 74 qualificano i reati di detenzione/cessione di stupefacenti e l'associazione finalizzata al traffico: la motivazione del giudice del riesame è stata ritenuta sufficiente a fondare la gravità indiziaria rispetto a tali fattispecie
Codice di procedura penale
Richiamato dal ricorrente con riguardo a possibili violazioni procedurali; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione che pregiudicasse il provvedimento
Codice di procedura penale
Art.274 (requisiti delle misure cautelari) e art.273 (presupposti) invocati dal ricorrente per contestare l'attualità e la proporzionalità della custodia: la Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito avesse motivato adeguatamente tali profili
Codice di procedura penale
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per talune fattispecie (tra cui reati di droga): la Corte ha richiamato tale presunzione come fattore che giustifica la preferenza per la custodia in carcere, salvo prova contraria
Codice di procedura penale
Richiamato in relazione ai presupposti del provvedimento cautelare e al modello motivazionale cui il giudice del riesame deve conformarsi: la Corte ha ritenuto il giudizio conforme ai requisiti di motivazione richiesti
Codice di procedura penale
Citato dal ricorrente in ordine a violazioni procedurali connesse alla misura; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e)
Limita il potere della Cassazione: la Corte ha ricordato che il sindacato in cassazione è sul vizio di motivazione e di diritto e non sulla rivalutazione del materiale probatorio di merito
Codice di procedura penale
Norma richiamata per l'onere delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di reiezione/inammissibilità senza colpa; applicata per la condanna pecuniaria di € 3.000,00
Disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti istruiti dalla Corte a conclusione del procedimento, come previsto dalla normativa sulle notificazioni e comunicazioni
Legge 47/2015
Richiamata dal ricorrente in relazione a questioni di carattere processuale e di possibile ne bis in idem; la Corte non ha ritenuto che la legge avesse incidenza favorevole al ricorrente nel caso concreto
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamato dal ricorrente (diritto a un giusto processo); la Corte non ha ritenuto che vi fosse stata violazione degli standard processuali richiamati
Massime di principio
- La motivazione per relationem è ammessa se il giudice dimostra di aver effettivamente valutato e ritenuto coerenti le ragioni dell'atto di riferimento; non è automaticamente viziata se il riesame contiene un'analisi critica delle risultanze richiamate.
- In sede di cassazione il controllo è limitato alla correttezza e alla logicità della motivazione del giudice di merito: la Corte non riformula la valutazione probatoria ma verifica se il ragionamento è congruo e non manifestamente illogico.
- Per i reati indicati nell'art.275, comma 3, cod. proc. pen. opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere: il ricorrente deve fornire prove concrete e specifiche per superare tale presunzione (es. idonee alternative, cambiamento di vita, legami lavorativi stabili).
- La mera distanza temporale dei fatti non esclude automaticamente l'attualità del pericolo di reiterazione: occorre documentare l'assenza di elementi che rendano attuale il rischio (assenza di contatti con coindagati, prova di lavoro stabile, cambiamento di condotta).
- Per la tesi ne bis in idem è necessario verificare la sovrapponibilità materiale dei fatti e non solo una generica coincidenza di soggetti o contesti: l'identità di fatti e prove è il criterio decisivo.
- Nelle censure sulla gravità indiziaria è strategico dedicare brano motivazionale concreto e circostanziato che contestualizzi intercettazioni, dichiarazioni e immagini video, mostrando dove sussistono ambiguità o spiegazioni alternative plausibili.
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