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Sentenza

Sentenza n. 3757/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2020/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 2020/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a corrisponderle complessivamente euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione ed era rimasta ineseguita. Sono stati chiesti l'ordine di esecuzione del giudicato, il pagamento delle somme dovute, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza contestare adeguatamente la pretesa. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell'azione esecutiva per obbligazioni pecuniarie, era decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero e ordinando l'esecuzione del giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori dovuti, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione che trovino titolo nel provvedimento, nonché gli interessi legali successivi alla proposizione del ricorso, secondo la misura e la decorrenza risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, poiché il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del credito, ma mira a soddisfare il diritto già accertato dal titolo. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora: l'esiguità del debito rende l'astreinte manifestamente iniqua ed eccessivamente afflittiva. Per l'eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare a istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato; al commissario è stato affidato il compito di determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, nei presupposti previsti, una penalità di mora.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è applicabile quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; l'esiguità del debito può rendere l'astreinte eccessivamente afflittiva.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del credito riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Riconosce alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Gli interessi e gli accessori devono essere determinati secondo il titolo giudiziale e le disposizioni civilistiche applicabili, quanto a misura e decorrenza.

  • art. 124 disposizioni di attuazione c.p.c.

    L'attestazione del passaggio in giudicato ha documentato l'efficacia definitiva della sentenza posta a fondamento dell'ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano, rispettivamente, per la disciplina delle spese nel processo amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, ove dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento di una somma di denaro non costituisce né ridefinisce il diritto di credito, ma assicura il soddisfacimento del diritto già accertato dal titolo; l'importo dovuto deve quindi essere determinato sulla base del giudicato, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali.
  • Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l'amministrazione deve verificare misura e decorrenza degli accessori secondo il titolo giudiziale e la legge.
  • Prima dell'esecuzione coattiva di una condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione statale deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere esclusa quando, in relazione all'entità del debito, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva; l'accoglimento dell'ottemperanza non comporta quindi automaticamente l'applicazione dell'astreinte.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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