Cassazione Penale, Sentenza n. 2691/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di riforma della Corte d'appello di Venezia che lo ha condannato per acquisto e detenzione illecita finalizzate alla cessione di 2 kg di eroina. I motivi di ricorso erano: (1) vizio della motivazione per assenza della motivazione rafforzata necessaria in caso di reformatio in pejus; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere disposto la rinnovazione dell'istruttoria, con riferimento a presunte dichiarazioni decisive di testi (Hasani e Conforti); (3) contraddittorietà per aver riconosciuto al ricorrente una condizione di subordinazione e al contempo avergli attribuito autonomia negoziale; (4) manifesta illogicità per avere ritenuto che il contratto di acquisto si sia concluso al momento dell'incontro nonostante la lunga durata della conversazione sia incompatibile col trasporto di 2 kg di eroina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, terzo e quarto motivi, confermando che la Corte d'appello aveva prodotte motivazioni logiche e coerenti per escludere la casualità dell'incontro e per qualificare il ruolo di Kanina come agevolatore/sovrintendente alla consegna. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: la riforma non si fondava esclusivamente su valutazione di dichiarazioni testimonali decisive ma sulla rivalutazione di un compendio probatorio documentale (informativa della Squadra Mobile, intercettazioni, servizi di osservazione), per cui non era necessaria la rinnovazione dell'istruttoria. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato confermato nella condanna e condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale - art. 110
Richiamato per la disciplina della concorso di persone nel reato, ossia per collegare la condotta del ricorrente a quella di altri partecipi
Codice penale - art. 56
Richiamato per la disciplina della tentata o consumata partecipazione al reato a seconda del ruolo attribuito al ricorrente
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 1-bis
Norma del testo unico sulle sostanze stupefacenti usata per inquadrare il reato di acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio
Codice di procedura penale - art. 603, comma 3-bis
Richiamato nel ricorso con riferimento alle preclusioni probatorie in appello; la Corte ha però osservato che la preclusione non si applica nel caso di giudizio ordinario immediato come qui rilevato e ha precisato i limiti della necessità di rinnovazione probatoria
Codice di procedura penale - art. 493, comma 3
Indicata per l'acquisizione in dibattimento di documenti (informativa di polizia) e per spiegare che la rivalutazione di prove documentali in appello non richiede la rinnovazione dell'istruttoria
Massime di principio
- La Corte d'appello può riformare una decisione di primo grado anche in peius se la riconsiderazione poggia su una diversa valutazione di un compendio probatorio documentale; ciò non impone automaticamente la rinnovazione dell'istruttoria.
- La rinnovazione dell'istruttoria d'ufficio da parte del giudice d'appello è necessaria solo quando la riforma si fonda esclusivamente su una diversa valutazione dell'attendibilità di dichiarazioni testimoniali ritenute decisive.
- Non costituisce di per sé contraddizione riconoscere uno stato di subordinazione del ricorrente rispetto a un capo e, al contempo, attribuirgli atti di coordinamento o di agevolazione se gli elementi di fatto dimostrano che il suo ruolo era quello di sovrintendere o assicurare l'esecuzione dell'affare.
- La durata o natura di un incontro tra sospetti non è automaticamente incompatibile con il trasporto di ingenti quantitativi di stupefacente; il giudice può ritenere coerente una fase di trattativa o coordinamento anteriore o contestuale al trasferimento sulla base delle circostanze (intercettazioni, osservazioni, contatti fra gli indagati).
- In appello il Pubblico Ministero può proporre gravame che produca un peggioramento della posizione dell'imputato (reformatio in pejus), purché la Corte fornisca motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
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