Cassazione Penale, Ordinanza n. 20778/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per bancarotta fraudolenta distrattiva. Con l'unico motivo ha censurato la motivazione sul giudizio di responsabilità, insistendo nel negare di avere rivestito il ruolo di amministratore di fatto e di essere estraneo sia alle condotte distrattive sia alla dispersione della documentazione contabile. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza non fosse deducibile in sede di legittimità perché si limitava a riproporre le medesime argomentazioni già disattese in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e sollecitando in realtà una nuova valutazione del merito.
Norme richiamate
art. 216 l. fall.
La sentenza presuppone la contestazione del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, richiamando la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito, senza sviluppare una critica specifica e autonoma alla motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione che miri esclusivamente a ottenere una rilettura del compendio probatorio e dei fatti accertati in sede di merito non è consentita in cassazione, salvo che si denunci un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione.
- In tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, la dimostrazione dell'esercizio in fatto di poteri gestori e la ricostruzione delle distrazioni patrimoniali devono essere valutate secondo gli indicatori elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; la contestazione meramente assertiva dell'amministrazione di fatto non basta a superare la motivazione conforme dei giudici di merito.
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