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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12016/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino tunisino, soccorso in mare e condotto in un hotspot, veniva successivamente raggiunto da un decreto prefettizio di espulsione e da un ordine di trattenimento in un CPR. Il Giudice di pace convalidava il trattenimento ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. 286/1998, escludendo profili di manifesta illegittimità del decreto di espulsione e la ricorrenza di motivi ostativi ex art. 19 TUI. In Cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, da un lato la nullità del decreto di convalida per motivazione inesistente o meramente apparente e omesso esame delle deduzioni difensive, dall’altro la violazione degli artt. 10 e 13 del d.lgs. 286/1998 per asserita illegittimità del decreto di espulsione presupposto, poiché l'ingresso non sarebbe stato clandestino ma accompagnato da fotosegnalamento al momento dello sbarco.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo. Ha affermato che il trattenimento dello straniero incide sulla libertà personale e richiede una convalida giudiziale con decreto motivato, la cui motivazione deve dare conto in modo specifico delle ragioni addotte dall'amministrazione e della loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. Nel caso concreto la motivazione del Giudice di pace è stata giudicata del tutto apodittica, perché limitata a formule standard e al mero richiamo delle norme, senza una effettiva verifica del caso concreto e delle doglianze difensive. La Corte ha quindi cassato il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ha dichiarato nullo il provvedimento di convalida del trattenimento. Quanto alle spese, ha rilevato il regime del patrocinio a spese dello Stato applicabile alla materia e ha escluso una regolazione ordinaria delle spese tra le parti, rinviando la liquidazione al giudice competente secondo le regole del patrocinio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per nullità della motivazione e violazione di legge

  • art. 14 d.lgs. 286/1998

    la convalida del trattenimento deve essere adottata con decreto motivato e nel rispetto dei limiti e presupposti legali del trattenimento

  • art. 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE

    è richiamato a supporto della necessità di un controllo giurisdizionale effettivo sulla misura di trattenimento

  • art. 111 Cost.

    il provvedimento deve rispettare il minimo costituzionale della motivazione

  • art. 10 d.lgs. 286/1998

    invocato dal ricorrente per contestare la qualificazione dell'ingresso come clandestino

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    costituisce il presupposto normativo del decreto di espulsione e del conseguente trattenimento

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    richiamato per escludere o verificare eventuali motivi ostativi all'espulsione o al trattenimento

  • art. 13 Cost.

    la libertà personale è incisa dal trattenimento; la sua limitazione è soggetta a riserva assoluta di legge e controllo giurisdizionale rigoroso

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    indicato per la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002

    richiamato per individuare il giudice competente alla liquidazione in cassazione nei casi di patrocinio a spese dello Stato

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    esclusa la sua applicazione all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale

  • art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998

    prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida

  • art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998

    prevede espressamente che il giudice provveda alla convalida con decreto motivato

Massime di principio

  • Il trattenimento dello straniero è una misura che incide sulla libertà personale e può essere legittimamente disposta solo nei casi e nei tempi rigorosamente previsti dalla legge, con controllo giurisdizionale effettivo e non meramente formale.
  • Il decreto di convalida del trattenimento deve contenere una motivazione specifica, idonea a dare conto delle ragioni concrete della richiesta amministrativa e della loro congruenza con la finalità del rimpatrio; non è sufficiente una formula stereotipata o il mero richiamo di norme di legge.
  • Quando il provvedimento impugnato è privo di una motivazione effettiva, la censura di nullità per motivazione apparente è assorbente rispetto ad altre doglianze di merito sulla legittimità del decreto presupposto.
  • Nel giudizio di convalida del trattenimento in materia di immigrazione il regime del patrocinio a spese dello Stato opera ex lege; la liquidazione del compenso del difensore segue le regole speciali del d.P.R. 115/2002 e non la condanna ordinaria alle spese in favore della parte vittoriosa contro un'amministrazione statale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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