Cassazione Civile, Ordinanza n. 12016/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino tunisino, soccorso in mare e condotto in un hotspot, veniva successivamente raggiunto da un decreto prefettizio di espulsione e da un ordine di trattenimento in un CPR. Il Giudice di pace convalidava il trattenimento ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. 286/1998, escludendo profili di manifesta illegittimità del decreto di espulsione e la ricorrenza di motivi ostativi ex art. 19 TUI. In Cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, da un lato la nullità del decreto di convalida per motivazione inesistente o meramente apparente e omesso esame delle deduzioni difensive, dall’altro la violazione degli artt. 10 e 13 del d.lgs. 286/1998 per asserita illegittimità del decreto di espulsione presupposto, poiché l'ingresso non sarebbe stato clandestino ma accompagnato da fotosegnalamento al momento dello sbarco.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo. Ha affermato che il trattenimento dello straniero incide sulla libertà personale e richiede una convalida giudiziale con decreto motivato, la cui motivazione deve dare conto in modo specifico delle ragioni addotte dall'amministrazione e della loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. Nel caso concreto la motivazione del Giudice di pace è stata giudicata del tutto apodittica, perché limitata a formule standard e al mero richiamo delle norme, senza una effettiva verifica del caso concreto e delle doglianze difensive. La Corte ha quindi cassato il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ha dichiarato nullo il provvedimento di convalida del trattenimento. Quanto alle spese, ha rilevato il regime del patrocinio a spese dello Stato applicabile alla materia e ha escluso una regolazione ordinaria delle spese tra le parti, rinviando la liquidazione al giudice competente secondo le regole del patrocinio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per nullità della motivazione e violazione di legge
art. 14 d.lgs. 286/1998
la convalida del trattenimento deve essere adottata con decreto motivato e nel rispetto dei limiti e presupposti legali del trattenimento
art. 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE
è richiamato a supporto della necessità di un controllo giurisdizionale effettivo sulla misura di trattenimento
art. 111 Cost.
il provvedimento deve rispettare il minimo costituzionale della motivazione
art. 10 d.lgs. 286/1998
invocato dal ricorrente per contestare la qualificazione dell'ingresso come clandestino
art. 13 d.lgs. 286/1998
costituisce il presupposto normativo del decreto di espulsione e del conseguente trattenimento
art. 19 d.lgs. 286/1998
richiamato per escludere o verificare eventuali motivi ostativi all'espulsione o al trattenimento
art. 13 Cost.
la libertà personale è incisa dal trattenimento; la sua limitazione è soggetta a riserva assoluta di legge e controllo giurisdizionale rigoroso
art. 82 d.P.R. 115/2002
indicato per la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002
richiamato per individuare il giudice competente alla liquidazione in cassazione nei casi di patrocinio a spese dello Stato
art. 133 d.P.R. 115/2002
esclusa la sua applicazione all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale
art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998
prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida
art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998
prevede espressamente che il giudice provveda alla convalida con decreto motivato
Massime di principio
- Il trattenimento dello straniero è una misura che incide sulla libertà personale e può essere legittimamente disposta solo nei casi e nei tempi rigorosamente previsti dalla legge, con controllo giurisdizionale effettivo e non meramente formale.
- Il decreto di convalida del trattenimento deve contenere una motivazione specifica, idonea a dare conto delle ragioni concrete della richiesta amministrativa e della loro congruenza con la finalità del rimpatrio; non è sufficiente una formula stereotipata o il mero richiamo di norme di legge.
- Quando il provvedimento impugnato è privo di una motivazione effettiva, la censura di nullità per motivazione apparente è assorbente rispetto ad altre doglianze di merito sulla legittimità del decreto presupposto.
- Nel giudizio di convalida del trattenimento in materia di immigrazione il regime del patrocinio a spese dello Stato opera ex lege; la liquidazione del compenso del difensore segue le regole speciali del d.P.R. 115/2002 e non la condanna ordinaria alle spese in favore della parte vittoriosa contro un'amministrazione statale.
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