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Ordinanza

Ordinanza n. 1499/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione n. 299 del 09.12.2025, emessa dall’Ufficio Gestione Economica e Giuridica del Personale, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Genzano di Roma in pari data; - del verbale della Commissione Giudicatrice prot. 0046341 del 05.12.2025, pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Genzano di Roma in data 09.12.2025 unitamente alla Determinazione n. 299 del 09.12.2025; - della determinazione n. 20 del 23.01.2026 emessa dall’Ufficio Gestione Economica e Giuridica del Personale, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Genzano in pari data; - del verbale prot. n. 0002193 del 19.01.2026, della Commissione Esaminatrice al Servizio Risorse Umane di riesame delle domande dei candidati esaminati, citata all’interno della Determinazione n. 20 del 23.01.2026, inviato alla ricorrente in data 03.02.2025.

Giustizia amministrativa202601923

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto che l'esigenza cautelare potesse essere adeguatamente tutelata, nel bilanciamento degli interessi contrapposti e considerato l'oggetto della controversia, mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica per la definizione nel merito, senza adottare una misura di sospensione degli atti impugnati. Ha fissato l'udienza pubblica del 6 ottobre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazioni comunali e verbali della commissione giudicatrice relativi alla procedura concorsuale e al successivo riesame delle domande dei candidati

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La candidata ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione n. 299 del 9 dicembre 2025, il verbale della Commissione giudicatrice del 5 dicembre 2025, la determinazione n. 20 del 23 gennaio 2026 e il verbale della Commissione esaminatrice relativo al riesame delle domande dei candidati. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti, né le concrete censure formulate contro gli atti della procedura concorsuale.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del procedimento cautelare disciplinato dall'art. 55 c.p.a.; il giudice ha ritenuto sufficiente la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, senza concedere la sospensione richiesta.

Massime di principio

  • Nella controversia relativa alla legittimità di una procedura concorsuale, l'esigenza cautelare può essere soddisfatta mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, anziché attraverso la sospensione degli atti impugnati, quando tale misura assicuri adeguata tutela nel bilanciamento degli interessi contrapposti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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