Cassazione Civile, Sentenza n. 10888/2023 del 24/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda richieste di rimborso presentate originariamente dalla Banca Popolare Udinese (cedute poi alla Banca Popolare di Vicenza) per ritenute su interessi e imposta sostitutiva relative agli anni 2001-2002. L'Agenzia ha sospeso l'esecuzione dei rimborsi invocando gli artt. 23 d.lgs. n. 472/1997 e 69 R.D. n. 2440/1923 per l'esistenza di controcrediti/cargi pendenti, e ha comunicato la sospensione via PEC al difensore; la banca ha impugnato il silenzio-rifiuto ottenendo in primo grado e in appello il riconoscimento di parte dei rimborsi. In cassazione l'Agenzia ha dedotto (i) che il giudice di merito ha illegittimamente spostato il thema decidendum dalla spettanza dei rimborsi alla legittimità del provvedimento di sospensione; (ii) che i provvedimenti di sospensione erano stati regolarmente adottati e notificati; (iii) che le comunicazioni PEC depositate costituivano provvedimenti equipollenti; (iv) omesso esame circa un fatto decisivo (esistenza dei provvedimenti cautelari).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva escluso l'esistenza di un formale provvedimento di sospensione/fermo amministrativo regolarmente adottato e notificato. La Corte ha ritenuto che le comunicazioni inviate via PEC al difensore non possano sostituire il provvedimento amministrativo formale, dotato dei requisiti di motivazione e di notificazione diretta al contribuente, previsto dagli artt. 23 d.lgs. 472/1997 e 69 R.D. 2440/1923. Inoltre la Corte ha richiamato il principio per cui l'Amministrazione può opporre in compensazione i propri crediti certi, liquidi ed esigibili, ma tale eccezione richiede un procedimento formale e la verifica giudiziale dei requisiti per la compensazione. In precedenza la CTP aveva riconosciuto il diritto al rimborso per €33.546,27 e per €1.514.198,95, aveva respinto per prescrizione i crediti di €5.546,75 e €25.312,50; la Cassazione ha confermato l'orientamento di merito. La Corte ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di lite, liquidate in €9.200,00 oltre €200,00 per esborsi e rimborso forfettario.
Norme richiamate
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il potere di sospendere i rimborsi (fermo amministrativo) deve essere esercitato mediante provvedimento formale, motivato e notificato al contribuente; comunicazioni non formalmente costituenti il provvedimento non sono sufficienti
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
art. 69 (sesto/ultimo comma richiamato)
La disciplina della contabilità di Stato e della sospensione richiede un provvedimento amministrativo notificato; la previsione normativa conferma l'obbligo di atto formale per il blocco dei rimborsi
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma richiamata in relazione alla richiesta di rimborso (competenza/procedura di rimborso)
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (procedimento tributario)
artt. 18, 19, 21, 24, 32, 53, 54, 61 e correlati
Richiamate nelle censure relative al procedimento e alla contestazione della notificazione; la sentenza evidenzia il rispetto delle garanzie procedurali e la necessità di atti formali impugnabili
codice civile
Principio della compensazione legale: l'Amministrazione può opporre i propri crediti certi, liquidi ed esigibili in compensazione, ma il giudice deve verificare la sussistenza di tali requisiti
codice di procedura civile
artt. 112, 115, 116, 132 e art. 360 (motivi di cassazione)
Riferimenti processuali alle doglianze di violazione di norme processuali e alle fattispecie di ricorso per cassazione; la Corte ha respinto le doglianze come infondate
legge 7 agosto 1990, n. 241
Rilevata nella cornice delle regole di autotutela e motivazione degli atti amministrativi; la sospensione richiede motivazione adeguata
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiamate per le garanzie del contribuente e l'obbligo di notificazione degli atti che incidono sul rapporto tributario
Massime di principio
- La sospensione (fermo amministrativo) dei rimborsi fiscali deve essere disposta mediante provvedimento amministrativo formale, adeguatamente motivato e notificato direttamente al contribuente; comunicazioni informali o inviate solo al difensore (es. PEC) non sono di per sé equivalenti al provvedimento.
- Nel giudizio volto ad ottenere il rimborso, l'Amministrazione può eccepire l'esistenza di cause di sospensione o opporre compensazione, ma tale eccezione richiede un atto formale e/o la prova di crediti dell'Erario certi, liquidi ed esigibili; il giudice deve verificare tali requisiti.
- Se l'Ufficio non ha posto in essere la procedura formale di sospensione o non ha dimostrato la sussistenza di controcrediti certi, il giudice non può ritenere legittimamente sospeso il pagamento e il contribuente può ottenere il rimborso riconosciuto sul merito.
- Le comunicazioni processuali al difensore possono informare della volontà dell'Amministrazione, ma non sostituiscono la notificazione dell'atto autoritativo che incide sul rapporto tributario; pertanto, chi riceve solo una comunicazione deve valutare se esista un provvedimento da impugnare direttamente.
- Per opporre con successo la compensazione legale l'Amministrazione deve fornire elementi che dimostrino che il controcredito è certo, liquido ed esigibile; in assenza di tale prova la compensazione non può essere pronunciata d'ufficio dal giudice.
- In situazioni simili è opportuno verificare tempestivamente, in caso di comunicazioni di sospensione, l'effettiva esistenza e notifica del provvedimento formale e, se necessario, dedurre l'irregolarità in sede giurisdizionale o richiedere l'annullamento/ammissione al contraddittorio dell'atto.
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