Cassazione Penale, Sentenza n. 28779/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione di consegna all'autorità belga emessa in esecuzione di un mandato di arresto europeo per reati connessi al traffico di stupefacenti in associazione e partecipazione ad organizzazione criminale. Ha dedotto: (1) violazione di legge per non aver tenuto conto delle dichiarazioni rese dall'imputato in udienza (che avrebbe escluso la sua conoscenza dell'utilizzo dei veicoli a lui intestati), con la conseguente assenza di "gravità indiziaria"; (2) violazione dell'art. 3 CEDU per il presunto rischio di trattamenti inumani o degradanti nelle carceri belghe, sulla base di sentenze, rapporti del Comitato per la prevenzione della tortura e della sentenza Vasilescu della Corte EDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura ha osservato che, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 10/2021 all'art. 17 della legge n. 69/2005, è venuta meno la possibilità per l'autorità dello Stato richiesto di sindacare la sussistenza dei "gravi indizi", per cui la mancata indicazione degli stessi non legittima il rifiuto della consegna. Ha inoltre rilevato che il sindacato di legittimità è limitato ai motivi previsti dall'art. 606 c.p.p. e che dunque non è consentito un esame di merito. Quanto al pericolo di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, la Corte ha richiamato la presunzione di protezione equivalente tra Stati membri UE (giurisprudenza CJEU e Corte EDU) e ha affermato che la difesa deve allegare prove attendibili, specifiche e aggiornate di un rischio reale e individualizzato; documenti generici o datati (es. del 2017) non sono idonei a superare la presunzione. Alla luce anche di precedenti decisioni che hanno rilevato miglioramenti nelle carceri belghe, la doglianza è stata ritenuta inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, lett. b) c.p.p.
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Limita l'ambito del ricorso per cassazione alle specifiche ipotesi di motivi di diritto; la Corte non può sindacare il merito o le valutazioni di fatto svolte dai giudici di merito in materia di consegna
art. 17 legge n. 69/2005
art. 17 I. n. 69 del 2005, come modificato dal d.lgs. n. 10/2021
La modifica ha eliminato il riferimento ai "gravi indizi", impedendo all'autorità dello Stato richiesto di valutare la sussistenza della gravità indiziaria come motivo ostativo alla consegna
art. 273 c.p.p.
Richiamato in relazione alla procedura di consegna e alla documentazione probatoria; il controllo sulla fondatezza delle imputazioni spetta all'autorità emittente, non a quella esecutiva
art. 3 CEDU
art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Rappresenta un divieto assoluto di trattamenti inumani o degradanti; tuttavia, nell'ambito del mandato di arresto europeo vige una presunzione di protezione equivalente tra Stati UE che può essere superata solo con prova concreta, aggiornata e individualizzata del rischio
art. 22 legge n. 69/2005
art. 22 I. n. 69 del 2005 novellato
Stabilisce i limiti di proponibilità del ricorso e conferma la ridotta possibilità di sindacare il merito delle decisioni sulla consegna
Aranyosi e Caldararu (C‑404/15 e C‑659/15, CJEU, 5/4/2016)
C-404/15 e C-659/15, sentenza del 5 aprile 2016
Affermano la presunzione di conformità alle garanzie CEDU tra Stati UE ma prevedono che tale presunzione possa essere superata se vi è prova di un rischio reale e individualizzato di violazione dell'art. 3 CEDU
Bosphorus Hava Yolları (Corte EDU, Grand Chamber, 30/6/2005)
Bosphorus Hava Yollar Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi c. Irlanda, 30 giugno 2005
Sottolinea la presunzione di equivalenza delle tutele offerte dall'ordinamento UE rispetto alla CEDU nell'ambito del mutuo riconoscimento
Pírozzi c. Belgio (Corte EDU, 17/4/2018)
Pírozzi c. Belgio, 17 aprile 2018, n. 21055/11
Riconosce l'importanza del mutuo riconoscimento e la necessità di motivi ostativi seri e comprovati per impedire l'esecuzione del mandato di arresto europeo
Romeo Castano c. Belgio (Corte EDU, Sez. II, 9/7/2019)
Romeo Castano c. Belgio, Sez. II, 9 luglio 2019, n. 8351/17
Richiama la necessità che gli ostativi siano seri e comprovati, con rischio reale e individualizzato per il ricorrente
Vasilescu c. Belgio (Corte EDU, 25/11/2014)
Vasilescu c. Belgio, sentenza della Corte EDU del 25 novembre 2014
Ha censurato in passato le condizioni carcerarie belghe; tuttavia, tale censura non impedisce in assoluto l'esecuzione di m.a.e. se non sussiste un rischio concreto e aggiornato per il singolo
Giurisprudenza della Corte di cassazione (sez. 6) citata
Sez.6, n. 8299 del 08/03/2022; Sez.6, n. 41075 del 10/11/2021; Sez.6, n. 12545 del 23/03/2023; Sez.6, n. 39728 del 04/08/2022; Sez.6, n. 2492 del 19/01/2022
Costante orientamento secondo cui il controllo in cassazione è limitato e la difesa deve fornire prove aggiornate e specifiche circa il rischio di violazioni dell'art. 3 CEDU; alcune pronunce hanno ritenuto migliorata la situazione carceraria in Belgio
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n. 10/2021 e la modifica dell'art. 17 L. n. 69/2005, l'autorità dello Stato richiesto non può sindacare la "gravità indiziaria": le contestazioni sui presunti vizi di accertamento dei fatti sono in gran parte escluse in sede di consegna
- Il ricorso per cassazione contro decisioni di consegna è circoscritto ai motivi di diritto previsti dall'art. 606 c.p.p.; non è lo strumento per un riesame di merito
- Per opporre la consegna con successo invocando l'art. 3 CEDU è necessario produrre prove specifiche, attendibili, aggiornate e riferite alla situazione personale del ricorrente che dimostrino un rischio reale e individualizzato di trattamenti inumani o degradanti
- Documentazione generica, datata o basata su rapporti non recenti del Consiglio d'Europa difficilmente è idonea a bloccare la consegna, soprattutto verso Stati membri UE per i quali vige la presunzione di protezione equivalente
- Le criticità relative alle condizioni carcerarie devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito e corredate da elementi concreti; affidarsi a censure sollevate per la prima volta in cassazione comporta alto rischio di inammissibilità
- Nei casi di mandato di arresto europeo tra Stati UE, l'orientamento giurisprudenziale favorisce il mutuo riconoscimento salvo che la difesa superi la presunzione con prove solide e recenti
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