Cassazione Civile, Ordinanza n. 05352/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente ERP)
La controversia
L'ente proprietario e gestore di alloggi di edilizia residenziale pubblica ha impugnato un avviso di accertamento IMU relativo all'anno d'imposta 2017, con cui gli venivano contestati omesso versamento di IMU, sanzioni e interessi. La contribuente sosteneva che gli immobili in questione fossero alloggi sociali e quindi esenti dall'IMU. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza regionale per motivazione apparente; 2) violazione delle norme sul contenuto dell'avviso e sulla motivazione, sostenendo che la mancata contestazione dell'esenzione dichiarata rendesse illegittimo l'atto; 3) violazione della disciplina IMU, assumendo che gli immobili ATER dovessero essere qualificati come alloggi sociali esenti, o comunque che fosse illegittima la diversa disciplina applicata dalla CTR; 4) omesso esame di fatti decisivi, tra cui ulteriori esenzioni IMU e l'irrilevanza della delibera comunale sulle tariffe. La controparte ha resistito con controricorso e memorie.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ha ritenuto fondato il terzo motivo e assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, perché verifichi se gli immobili possiedano i requisiti dell'alloggio sociale ai sensi del decreto interministeriale 22 aprile 2008 e, quindi, se spetti l'esenzione IMU. Il giudice del rinvio dovrà applicare il principio per cui l'esenzione per gli alloggi sociali richiede la loro adibizione ad abitazione principale dell'assegnatario, requisito che non necessita di prova ulteriore rispetto alla qualificazione normativa dell'alloggio, salvo prova contraria dell'ente impositore sull'inadempimento degli obblighi di residenza e dimora. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione apparente della sentenza; la Corte precisa che il vizio sussiste solo in caso di obiettiva carenza del percorso logico-argomentativo.
art. 111 Cost.
Usato come parametro del minimo costituzionale della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c.
Rimediava la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Invocato in relazione al contenuto e alla motivazione della decisione tributaria e dell'avviso di accertamento.
art. 1, comma 161 e 162, L. 296/2006
Richiamato dalla ricorrente in tema di avviso di accertamento IMU e motivazione dell'atto.
art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.
Base dei motivi di violazione di legge.
art. 13 d.l. n. 201/2011
comma 2, lett. b; comma 10
L'esenzione IMU è riconosciuta per gli alloggi sociali; la detrazione di 200 euro opera per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti ERP comunque denominati.
art. 1, comma 707, L. 147/2013
Ha modificato la disciplina IMU rendendo rilevante, per gli alloggi sociali, l'esenzione richiamata.
art. 7, lett. i) d.lgs. 504/1997
Richiamato dalla CTR per escludere l'agevolazione; la Cassazione non condivide tale impostazione nel caso concreto.
art. 14 disp. prel. c.c.
Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione, senza analogia o interpretazione estensiva.
art. 52 d.lgs. 446/1997
Il potere regolamentare comunale non può incidere su fattispecie imponibili, esenzioni e aliquote oltre i limiti fissati dalla legge.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; in materia di alloggi sociali non è richiesta una prova ulteriore della destinazione ad abitazione principale oltre la qualificazione normativa.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
Richiamato quale norma processuale tributaria sul quadro dell'onere probatorio.
art. 1, comma 741, lett. c, n. 3, L. 160/2019
Cita espressamente i fabbricati destinati ad alloggi sociali adibiti ad abitazione principale come abitazioni principali, confermando l'impostazione accolta dalla Corte.
art. 1, comma 1, lett. a, L. 130/2022
Indica la nuova denominazione dell'organo di rinvio, Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- La motivazione è meramente apparente solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se invece la decisione dà conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della pretesa e delle ragioni del rigetto, il vizio non sussiste.
- In materia tributaria, l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi su an e quantum; non è necessario che l'atto rechi anche la confutazione puntuale di ogni possibile esenzione astrattamente applicabile.
- La contestazione dell'omesso o parziale versamento del tributo implica, di regola, il rigetto implicito dell'eventuale pretesa di esenzione, sicché la mancata menzione dell'esenzione nell'avviso non ne determina da sola la nullità.
- Le norme fiscali che prevedono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione: non è ammessa estensione analogica oltre i casi e le condizioni espressamente previsti dal legislatore.
- In tema di IMU, gli alloggi sociali e gli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica sono fattispecie distinte: l'esenzione riguarda solo gli alloggi sociali che rispondano ai requisiti del decreto interministeriale, mentre per gli altri alloggi ERP può operare la diversa detrazione prevista dalla legge.
- La destinazione dell'alloggio sociale ad abitazione principale dell'assegnatario non richiede una prova ulteriore quando sia insita nella qualificazione normativa e nei requisiti ordinari dell'assegnazione; spetta all'ente impositore provare l'eventuale inadempimento degli obblighi di residenza e dimora se intende negare l'esenzione.
- Il giudice di merito, nel valutare l'esenzione IMU per alloggi sociali, deve verificare la corrispondenza dell'immobile ai criteri tipizzati dal decreto ministeriale e non può negare l'esenzione solo richiamando in astratto la disciplina degli alloggi ERP o la sola presenza di un canone di locazione calmierato.
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