Ordinanza n. 141/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data 12 gennaio 2026, con il quale l’Ag.EA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha accertato unilateralmente la sussistenza di un credito di € 294.089,83 oltre interessi, per asserito mancato rispetto da parte della società le condizioni stabilite dalla regolamentazione comunitaria e nazionale per il riconoscimento degli aiuti in questione e della allegata lettera bonaria denominata “Richiesta restituzione somme indebitamente percepite”; - nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di accertamento e richiesta di restituzione di sovvenzioni UE per complessivi € 294.089,83 oltre interessi, relative a terreni dichiarati nelle domande uniche di pagamento
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento con cui AgEA ha accertato l’indebita percezione di aiuti comunitari e richiesto la restituzione delle somme. L’accertamento riguardava terreni per un’estensione di circa 132 ettari, inseriti nelle dichiarazioni di consistenza aziendale e nelle domande uniche di pagamento dal 2015 al 2022, nonostante la perdita della disponibilità dei fondi per inadempimento del contratto di compravendita a rate con patto di riservato dominio ex art. 1523 c.c. L’amministrazione ha ritenuto insussistente un valido titolo di conduzione alla data rilevante per ciascun anno e ha contestato l’inserimento consapevole dei terreni nelle domande. La ricorrente ha dunque dedotto l’illegittimità dell’accertamento e della richiesta restitutoria, mentre il giudice ha rilevato che il provvedimento recava una motivazione puntuale ed esaustiva. È stata inoltre considerata decisiva la circostanza che la conduzione senza valido titolo fosse già stata accertata da una sentenza del giudice civile, confermata in appello. Il TAR ha lasciato impregiudicate le questioni pregiudiziali relative ai presupposti processuali e alle condizioni dell’azione davanti al giudice amministrativo, senza definirle nella fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia del provvedimento. In particolare, ha valorizzato la motivazione puntuale ed esaustiva dell’atto, la disciplina unionale e nazionale che consente di richiedere aiuti soltanto per terreni regolarmente condotti in forza di un titolo valido alla data del 15 maggio di ciascun anno e il previo accertamento giudiziale civile dell’assenza di un valido titolo di conduzione. Le questioni relative ai presupposti processuali e alle condizioni dell’azione sono state espressamente lasciate impregiudicate. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il giudice ha ritenuto insussistenti i requisiti per la concessione della misura cautelare.
art. 1523 c.c.
Richiamato per qualificare il contratto di compravendita a rate con patto di riservato dominio, nel quale l’acquisto della proprietà è subordinato al pagamento dell’ultima rata.
Regolamenti UE in materia di regime di pagamento unico
Richiamati per affermare che le domande di aiuto possono riguardare soltanto terreni regolarmente condotti in forza di un titolo valido, con riferimento alla data del 15 maggio di ciascun anno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel regime degli aiuti agricoli disciplinato dalla normativa unionale e nazionale di attuazione, possono essere dichiarati e beneficiare dei pagamenti soltanto i terreni nella legittima disponibilità dell’azienda sulla base di un valido titolo di conduzione alla data prevista per ciascuna annualità, indicata nel provvedimento come il 15 maggio.
- La perdita della disponibilità dei terreni per inadempimento del contratto di compravendita a rate con patto di riservato dominio impedisce all’azienda di considerarli validamente condotti ai fini della richiesta degli aiuti, quando non sussista altro titolo legittimante.
- Ai fini della valutazione cautelare, l’accertamento giudiziale civile, confermato in appello, dell’assenza di un valido titolo di conduzione costituisce elemento rilevante per escludere la sussistenza dei presupposti della sospensione dell’atto restitutorio.
- Un provvedimento amministrativo di accertamento dell’indebita percezione di aiuti e di richiesta di restituzione non presenta, sul piano cautelare, un deficit motivazionale quando espone puntualmente i terreni interessati, le annualità, l’assenza del titolo di conduzione e la consapevole inclusione dei fondi nelle domande di pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 232/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 756/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 46/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2093/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2094/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2095/2026 - Roma, Sezione 3B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →