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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3348/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis c.p. (finalità di agevolare associazione mafiosa e ricorso al metodo mafioso). Il difensore deduce tre motivi: (1) contraddittorietà e manifesta illogicità sulla credibilità della persona offesa Antonio Siena e sulle modalità di riconoscimento fotografico; (2) carenza di motivazione circa il ruolo e il concorso di Pandolfo nel reato, sostenendo che sarebbe stato mera presenza casuale; (3) inosservanza degli artt. 292, comma 2, lett. c), 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, evidenziando la sua incensuratezza, l'assenza di contatti possibili con i correi e un'asserita discriminazione per censo nella scelta della misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Ha ritenuto che le questioni proposte si risolvessero in una diversa valutazione di fatto non consentita in sede di legittimità e che le motivazioni del Tribunale del riesame fossero congrue: la persona offesa è risultata credibile sul racconto del pestaggio, le intercettazioni e i messaggi confermavano l'aggressione, e la condotta di Pandolfo (pur non avendo percosso personalmente la vittima) è stata valutata non neutrale perché ha contribuito ad accerchiare la vittima impedendone la fuga, integrando così concorso nella tentata estorsione. Inoltre il Tribunale ha correttamente applicato il regime presuntivo dell'art. 275 c.p.p. e motivato l'esigenza cautelare in relazione alla gravità, alla violenza e al contesto mafioso; pertanto il ricorso è inammissibile per difetto dei motivi o per aspecificità. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La fattispecie di tentata estorsione è stata ritenuta aggravata per la finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso e per l'uso del metodo mafioso; la qualificazione aggravata ha inciso sulla valutazione della gravità e sulle esigenze cautelari.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    La Corte ricorda che le regole in materia di identificazione non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa: tali dichiarazioni possono, se adeguatamente valutate e motivate, fondare una decisione purché sia verificata la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Applicato il regime presuntivo che giustifica misure cautelari in presenza di indizi di elevata gravità e di collegamenti con associazioni mafiose; il Tribunale ha ritenuto non adeguate misure meno afflittive.

  • artt. 292, comma 2, lett. c), 274 e 275 c.p.p.

    Richiamati dal difensore in ordine ai requisiti per l'emissione della misura: la Corte ha ritenuto le censure generiche e inammissibili, rilevando che la valutazione delle esigenze cautelari è rimessa al giudice del merito salvo vizi specifici e manifesti.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può rivedere in sede di legittimità la valutazione di fatto operata dal giudice del merito: censure che chiedono una diversa valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate e riscontrate, costituire base sufficiente per misure cautelari o per responsabilità penale, purché il giudice spieghi la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto.
  • La mera presenza sul luogo del fatto non è automaticamente estranea alla responsabilità: se la presenza non è casuale e contribuisce a rafforzare l'azione o a impedire la fuga della vittima, può integrare concorso nel reato (anche per estorsione).
  • In tema di misure cautelari, le esigenze cautelari vanno motivate specificamente; tuttavia, la presenza di violenza grave, collegamenti con contesti mafiosi e l'indisponibilità di un domicilio idoneo costituiscono elementi rilevanti e spesso giustificano la custodia cautelare in carcere.
  • Le censure generiche o che si limitano a prospettare alternative plausibili di valutazione probatoria sono insufficienti in cassazione; è necessaria la denunzia di vizi formali, di diritto o di manifesta illogicità e incoerenza della motivazione per renderle ammissibili.
  • La contestazione di una presunta discriminazione per censo nella scelta della misura cautelare richiede elementi concreti: l'assenza di domicilio idoneo è un profilo legittimo considerato nella scelta della misura, se adeguatamente motivato.

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