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Sentenza

Sentenza n. 5397/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202502102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR che aveva determinato, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., in € 3.450,00 il risarcimento dei danni non patrimoniali e in € 130,00 il rimborso del lettino antidecubito, senza statuire su interessi e rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, hanno chiesto di accertare che le somme liquidate dalla precedente sentenza fossero debiti di valore e di ottenere interessi legali e rivalutazione monetaria dal verificarsi del danno (3 agosto 2017) fino ai pagamenti, oltre agli interessi sulla somma di € 130,00 dal 28 luglio 2017. Hanno quantificato tali accessori in € 934,01 e chiesto anche il rimborso del contributo unificato di € 300,00 versato per il giudizio di ottemperanza, per un totale di € 1.234,01. Hanno riferito che l’ASL aveva già corrisposto € 3.580,00 in esecuzione della sentenza e che, dopo una diffida del 10 febbraio 2026, non aveva pagato gli accessori richiesti. Le domande sono state prospettate come condanna ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. e, in alternativa, come istanza di chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato in parte inammissibile la richiesta di interessi e rivalutazione. L’art. 112, comma 3, c.p.a. consente la domanda per accessori maturati dopo il passaggio in giudicato, mentre quelli richiesti, secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti, decorrevano dal 2017, prima del giudicato. La domanda non poteva neppure essere accolta come istanza di chiarimenti: tale strumento non consente un autonomo accertamento dell’esatta esecuzione del giudicato né la modifica della sentenza ottemperanda, che aveva liquidato il risarcimento senza riconoscere interessi o rivalutazione; l’eventuale contestazione di tale statuizione avrebbe dovuto essere proposta con appello. Ha respinto la domanda di rimborso del contributo unificato di € 300,00: benché l’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002 ponga l’onere a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese, nella sentenza ottemperanda era stato espressamente rilevato che non era individuabile una parte soccombente. Ha condannato i ricorrenti alle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    tale norma riguarda le sole domande relative al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, mentre nel caso di specie – secondo l’allegazione della stessa parte ricorrente – le somme in questione sarebbero maturate ben prima del passaggio in giudicato (e cioè a partire dal 28.07 e dal 03.08.2017)

    Nel giudizio di ottemperanza la domanda di condanna a interessi e rivalutazione ai sensi del comma 3 è ammissibile soltanto per gli accessori maturati dopo il passaggio in giudicato; quelli anteriori non possono essere richiesti con tale azione.

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    con lo strumento dei chiarimenti di cui all’art. 112, co. 5, c.p.a., la parte istante non possa ottenere una modifica della sentenza ottemperanda (n. -OMISSIS-), la quale determinava «equitativamente la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale avendo riguardo all’importo previsto dalle c.d. tabelle milanesi per la c.d. invalidità temporanea assoluta (…), pari ad € 115,00 al giorno (per ciascuno dei n. 30 giorni di ritardo)», senza nulla stabilire in ordine a rivalutazione e interessi

    L’istanza di chiarimenti serve a precisare le modalità di ottemperanza e non può essere utilizzata per modificare o integrare la statuizione contenuta nella sentenza da eseguire.

  • art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002

    ai sensi della disposizione contenuta nell’art. 13, co. 6bis, D.P.R. n. 115/2002, «L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e’ dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e’ costituita in giudizio»

    Il contributo unificato è dovuto dalla parte soccombente anche quando le spese sono compensate e anche se la parte non si è costituita; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché la sentenza precedente aveva escluso che fosse individuabile una parte soccombente.

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.

    La norma è richiamata quale disciplina del giudizio di ottemperanza, ma il testo non ne espone una specifica interpretazione ulteriore.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    con sentenza n. -OMISSIS-5, il Tribunale determinava le somme dovute in favore della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 34, co. 4, c.p.a.

    La disposizione è indicata come base della precedente determinazione giudiziale delle somme dovute; la presente decisione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.

Massime di principio

  • La domanda di condanna in ottemperanza per interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. riguarda gli accessori maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza; gli accessori maturati anteriormente non sono azionabili attraverso tale previsione.
  • I chiarimenti sulle modalità di ottemperanza non costituiscono uno strumento per ottenere un nuovo accertamento sull’esatta esecuzione del giudicato o per modificare e integrare la sentenza da eseguire; la contestazione della decisione che non abbia riconosciuto interessi o rivalutazione va proposta mediante impugnazione.
  • Il rimborso del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002 presuppone l’individuazione di una parte soccombente; la compensazione delle spese, da sola, non esclude l’obbligo quando la soccombenza sia comunque individuata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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