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Sentenza

Sentenza n. 5246/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 05762/2025, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202506135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenza non definitivaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l’appello contro la decisione del TAR Campania di rigetto del ricorso per ottemperanza a un lodo arbitrale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cessionaria del credito)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto revocatorio nella sentenza del Consiglio di Stato. La decisione impugnata avrebbe omesso di percepire correttamente il contenuto della ri-notificazione della cessione del credito effettuata il 30 ottobre 2023, successivamente alla definitiva conferma del lodo arbitrale e alla cessazione del rapporto contrattuale conseguente alla risoluzione del contratto. Secondo la ricorrente, tale circostanza avrebbe determinato il venir meno degli impedimenti normativi alla libera cedibilità del credito derivanti dall’art. 70 r.d. n. 2440/1923 e dall’art. 9 dell’Allegato E alla l. n. 2248/1865, rendendo la cessione opponibile al Comune debitore ceduto. In fase rescissoria la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del lodo, il pagamento di euro 1.578.275,21 oltre accessori e ulteriori interessi, nonché la fissazione di un’astreinte e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha resistito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo di revocazione. L’errore revocatorio consiste nella errata percezione materiale di un elemento di fatto, non controverso e decisivo, che abbia determinato la decisione sulla base di un falso presupposto, senza trasformarsi in una rivalutazione giuridica o in un dissenso interpretativo. Nel caso concreto, la sentenza revocanda aveva menzionato in alcuni passaggi la ri-notificazione del 30 ottobre 2023 e la pronuncia della Corte di cassazione n. 4480/2021, ma nel capo decisorio non aveva realmente percepito il dato fattuale decisivo: la ri-notificazione della cessione dopo l’esaurimento del rapporto contrattuale per effetto della sua risoluzione. Per tale ragione aveva erroneamente ritenuto immutata la situazione già esaminata dalla precedente sentenza del TAR e aveva confermato l’inopponibilità della cessione senza considerare la diversa fattispecie prospettata in appello. Il Collegio ha quindi accolto la domanda nella fase rescindente, revocato la sentenza impugnata e rinviato alla successiva camera di consiglio del 15 ottobre 2026 l’esame delle questioni sostanziali in fase rescissoria, comprese le domande di ottemperanza e la regolazione delle spese. La decisione è pertanto non definitiva.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto revocatorio

    L’errore revocatorio consiste nella errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, tale da indurre il giudice a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto; deve riguardare un punto non controverso, non espressamente motivato e decisivo, con rapporto causale tra l’errore e la decisione.

  • art. 36, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nell’epigrafe quale disposizione processuale applicata alla pronuncia non definitiva.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente quale base normativa per chiedere la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato; la domanda non è stata ancora decisa nella fase rescindente.

  • art. 70 r.d. n. 2440/1923

    Richiamato quale disposizione che limitava l’opponibilità al debitore pubblico della cessione del credito derivante dal contratto pubblico in assenza dell’accettazione dell’amministrazione; la ricorrente ha sostenuto che tale limite fosse venuto meno dopo l’esaurimento del rapporto contrattuale.

  • art. 9 Allegato E alla l. n. 2248/1865

    Richiamato, insieme all’art. 70 r.d. n. 2440/1923, quale fondamento dei limiti all’opponibilità della cessione del credito nei confronti dell’amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio ricorre quando il giudice omette o percepisce erroneamente il contenuto materiale di un atto processuale, decidendo sulla base di un presupposto fattuale falso; non ricorre, invece, per una mera errata interpretazione giuridica o per un dissenso sulla valutazione delle prove.
  • Ai fini della revocazione, l’errore deve riguardare un punto non controverso, sul quale la decisione non abbia espresso una motivazione effettiva, e deve essere decisivo, nel senso che deve sussistere un rapporto causale tra la falsa percezione del fatto e il contenuto della pronuncia.
  • La percezione solo parziale o apparente di una circostanza fattuale non esclude l’errore revocatorio quando il giudice, nel capo decisorio, non ne abbia colto il reale contenuto e abbia quindi deciso su una fattispecie materiale diversa da quella dedotta dalla parte.
  • Quando una pronuncia d’appello omette di considerare un fatto nuovo e non controverso, dedotto come decisivo per distinguere la fattispecie da precedenti decisioni, la relativa svista può giustificare la revocazione se ha determinato l’applicazione della precedente statuizione a una situazione fattuale diversa.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzoGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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