Ordinanza n. 373/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica e conseguente esclusione dal concorso per l'assunzione di 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio espresso il 21 marzo 2026 dalla Commissione medica, nominata nell'ambito della procedura concorsuale, con il quale è stato dichiarato non idoneo e privo dei requisiti psico-fisici prescritti. Il giudizio si fondava sull'accertamento di un «importante -OMISSIS-», ritenuto riconducibile alla causa di esclusione prevista dall'art. 2, comma 1, lett. l), del d.P.R. n. 132 del 1991. In sede cautelare il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento, deducendo che la Commissione si era limitata a rilevare la presenza della patologia senza svolgere specifici accertamenti sulla sua consistenza e sulla concreta incidenza funzionale rispetto alle mansioni di Agente del Corpo Forestale. Ha inoltre prodotto una certificazione specialistica del Direttore dell'U.O.C. di Urologia dell'A.S.P. di Agrigento, attestante che la condizione riscontrata era asintomatica, non dolente e priva di limitazioni funzionali. Il ricorrente ha prospettato, in sostanza, carenza istruttoria e motivazionale del giudizio di non idoneità, oltre al rischio di perdere definitivamente la possibilità di partecipare utilmente alla procedura concorsuale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il giudizio di non idoneità non fosse adeguatamente sorretto sotto il profilo istruttorio e motivazionale. La Commissione aveva rilevato la patologia senza che risultasse lo svolgimento di accertamenti specifici diretti a verificarne la consistenza e l'effettiva incidenza funzionale; inoltre, non era comprensibile per quali ragioni la condizione fosse stata considerata ostativa all'espletamento delle mansioni proprie di Agente del Corpo Forestale. Il giudice ha richiamato l'interpretazione della disposizione escludente coerente con la sua ratio, secondo cui devono essere considerate ostative soltanto le infermità concretamente incompatibili con le mansioni del profilo professionale. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché il mantenimento dell'esclusione avrebbe potuto determinare la perdita definitiva della possibilità di utile inserimento nella procedura. L'efficacia del giudizio di non idoneità è stata quindi sospesa. L'Amministrazione è stata ordinata a sottoporre il ricorrente a nuova visita medica entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza e ad adottare, nei successivi sessanta giorni, un nuovo pronunciamento sull'idoneità, previa rinnovazione dell'istruttoria e con adeguata motivazione sull'effettiva incidenza della patologia sulle funzioni di Agente del Corpo Forestale. Il merito è stato fissato alla seconda udienza pubblica di giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. l), d.P.R. n. 132/1991
La causa di esclusione deve essere interpretata in coerenza con la propria ratio, limitandola alle infermità concretamente incompatibili con l'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito la sospensione dell'efficacia del giudizio di non idoneità e l'adozione di prescrizioni dirette alla rinnovazione della visita e del procedimento valutativo.
Massime di principio
- Le disposizioni che prevedono requisiti psico-fisici per l'accesso a un impiego pubblico devono essere interpretate secondo la loro ratio e non possono fondare l'esclusione sulla mera presenza di una patologia, se non risulta dimostrata la sua concreta incompatibilità con le mansioni del profilo professionale.
- Un giudizio medico di non idoneità è carente di istruttoria e motivazione quando si limita a rilevare l'esistenza di una patologia senza accertarne specificamente la consistenza e senza esplicitare la sua effettiva incidenza funzionale sulle mansioni da svolgere.
- In sede cautelare, il rischio di perdere definitivamente la possibilità di partecipare utilmente a una procedura concorsuale integra il periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione del provvedimento di esclusione.
- Quando il giudizio di non idoneità risulti privo di adeguata istruttoria e motivazione, il giudice può sospenderne l'efficacia e ordinare all'Amministrazione una nuova visita e un nuovo pronunciamento, previa rinnovazione dell'istruttoria e motivazione sull'effettiva compatibilità della condizione sanitaria con le mansioni.
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