Cassazione Penale, Sentenza n. 34062/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 25/03/2024 che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza della querela dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022. L'imputazione originaria contestava il reato di furto (artt. 624, 625 n.2 c.p.) e, in udienza, il P.M. aveva contestato suppletivamente l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7 c.p. (beni destinati a pubblico servizio). Il Procuratore ha dedotto che l'aggravante fosse di natura oggettiva e fosse già adeguatamente descritta nell'imputazione, sicché il reato sarebbe procedibile d'ufficio e il Tribunale avrebbe errato a dichiarare l'improcedibilità per difetto di querela.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7 c.p. abbia natura valutativa e richieda nella imputazione una esplicita descrizione della destinazione del bene al pubblico servizio, direttamente o mediante formule equivalenti (es. allaccio alla rete di distribuzione). La sottrazione nel caso concreto era stata realizzata mediante manomissione del contatore nell'abitazione dell'imputato e non indicava la destinazione pubblica della cosa, per cui la contestazione non era stata legittimamente formulata "in fatto". La contestazione suppletiva operata in udienza dal P.M. non è stata esaminata dalla Corte perché non dedotta specificamente nel ricorso di cassazione. Pertanto la declaratoria di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità è confermata.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto quale fattispecie base del reato contestato; richiamata come riferimento sostanziale all'accusa principale.
art. 625 cod. pen., comma 1, n.7
L'aggravante applicabile quando i beni sottratti sono destinati a pubblico servizio; la Corte interpreta tale aggravante come connotata da componenti valutative che richiedono nella imputazione un'esposizione esplicita della natura pubblica della cosa o un equivalente descrittivo per poter essere considerata "contestata in fatto".
d.lgs. n.150/2022, art. 2 comma 1 lett. i)
Ha inciso sulla procedibilità del reato, rendendo la fattispecie procedibile a querela e dunque condizionando la prosecuzione dell'azione penale alla presentazione della querela nei termini previsti.
art. 517 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di contestazione suppletiva in udienza; nel caso di specie il P.M. ha esercitato tale facoltà ma la questione non è stata esaminata dalla Corte di legittimità perché non specificamente dedotta nel ricorso.
art. 552 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Norma richiamata nel gravame come parametro procedurale relativo agli effetti della sentenza; citata tra i motivi ma non decisiva nella motivazione della Corte.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b)
Disposizione sulle ragioni di impugnazione per violazione di norme di diritto, utilizzata dal ricorrente per formulare il motivo di cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite alla motivazione del ricorso e all'ambito in cui la Corte esamina i motivi dedotti.
Massime di principio
- L'aggravante dell'art. 625, comma 1, n.7 c.p. ha natura valutativa: per ritenere legittimamente contestata la destinazione del bene al pubblico servizio, l'imputazione deve esporre in modo chiaro detta natura, direttamente o con formule equivalenti (es. riferimento all'allaccio alla rete di distribuzione).
- La semplice descrizione della modalità del furto (es. manomissione del contatore in un'abitazione privata) non è sufficiente a far ritenere contestata la destinazione pubblica del bene; occorre un riferimento che renda manifesto all'imputato di doversi difendere dall'accusa relativa a un bene destinato a pubblico servizio.
- Se una fattispecie diventa procedibile a querela in seguito a modifica normativa, l'assenza della querela nei termini può comportare la declaratoria di non doversi procedere; il P.M. deve quindi curare la tempestiva acquisizione della querela o formulare adeguatamente l'imputazione prima dell'entrata in vigore della norma.
- La contestazione suppletiva dell'aggravante in udienza (art. 517 c.p.p.) è possibile, ma la sua efficacia e la relativa impugnazione in Cassazione richiedono che la questione sia specificamente dedotta nel ricorso, altrimenti non sarà esaminata dalla Corte di legittimità.
- In sede di valutazione delle imputazioni bisogna distinguere tra elementi meramente descrittivi/oggettivi e quelli che richiedono una valutazione giuridica o fattuale sulla natura del bene; gli elementi valutativi devono essere chiaramente evidenziati per tutelare il diritto di difesa dell'imputato.
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