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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33304/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (detenuto)

La controversia

Il tribunale di sorveglianza aveva accolto il reclamo di un detenuto sottoposto al regime ex art. 41-bis Ord. pen. contro il diniego del magistrato di sorveglianza relativo all'autorizzazione ad acquistare al sopravvitto lievito e farina, beni non consentiti dall'amministrazione penitenziaria per ragioni di sicurezza. Il tribunale aveva ritenuto la limitazione priva di adeguata giustificazione funzionale, non essendo stato dimostrato che l'uso e la cottura degli alimenti potessero creare pericolo, e aveva ravvisato un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti comuni degli istituti penitenziari continentali. Il Ministero della Giustizia, insieme al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e alla casa circondariale, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: primo, che il tribunale di sorveglianza avrebbe esercitato poteri non spettanti alla giurisdizione, in assenza di una lesione attuale e grave di diritti soggettivi; secondo, la falsa applicazione del principio di non discriminazione, ritenendo non comparabili detenuti sottoposti a discipline diverse e sostenendo che il raffronto avrebbe dovuto riguardare soltanto la popolazione detenuta nel medesimo istituto; terzo, la violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettere a) e c), Ord. pen., poiché il divieto sarebbe stato giustificato dalla potenziale infiammabilità di lievito e farina. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali censure, rilevando d'ufficio che il ricorso era stato trasmesso a una casella PEC errata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché trasmesso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato a un indirizzo PEC non incluso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020. Il ricorso era stato inviato alla casella tribsorv.sassari@giustiziacert.it, anziché alla casella corretta depositoattipenali.tribsorv.sassari@giustiziacert.it. La Corte ha inoltre accertato che l'impugnazione non era stata successivamente inoltrata alla casella corretta secondo la modalità che, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, avrebbe potuto sanare l'irregolarità. Il timbro apposto manualmente sul frontespizio del ricorso non è stato ritenuto equivalente al successivo inoltro telematico richiesto. Non è stata disposta la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, trattandosi di parte pubblica.

Norme richiamate

  • art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Nel regime transitorio del processo penale telematico, l'impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non compreso nell'elenco previsto dalla normativa applicabile è inammissibile, anche se l'indirizzo è riferibile all'ufficio giudiziario competente, salvo il successivo inoltro tempestivo dalla casella errata a quella corretta con la medesima modalità telematica.

  • Decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020

    Individua gli indirizzi PEC abilitati alla ricezione degli atti di impugnazione; l'invio a un indirizzo non incluso nell'elenco determina l'inammissibilità dell'impugnazione, salvo la modalità di regolarizzazione indicata dalla giurisprudenza.

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), Ord. pen.

    La norma è stata invocata dal ricorrente per sostenere la legittimità del divieto di acquistare lievito e farina in ragione delle esigenze di sicurezza del regime speciale, ma la Corte non ha esaminato la censura nel merito.

  • art. 6 CEDU

    La disciplina formale sull'indirizzo PEC abilitato non contrasta, secondo il principio richiamato dalla Corte, con il diritto di accesso alla giustizia, poiché la restrizione è prevedibile, non impone oneri eccessivi e non presenta un formalismo eccessivo.

Massime di principio

  • Nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinato dall'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'impugnazione inviata a una casella PEC non inclusa nell'elenco ministeriale degli indirizzi abilitati è inammissibile, anche quando la casella sia riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla.
  • L'irregolarità dell'invio a una casella PEC non abilitata può essere superata soltanto mediante il tempestivo inoltro, con la medesima modalità telematica, dalla casella errata alla casella compresa nell'elenco ministeriale; un timbro manuale apposto sul ricorso non equivale a tale inoltro.
  • La Corte di cassazione può esaminare d'ufficio la documentazione necessaria per verificare la ritualità della proposizione dell'impugnazione.
  • La disciplina che impone l'utilizzo di indirizzi PEC predeterminati costituisce una restrizione prevedibile e non eccessivamente onerosa alla facoltà di impugnazione e, secondo il principio richiamato, non viola il diritto di accesso alla giustizia garantito dall'art. 6 CEDU.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per un vizio formale dell'atto, le censure relative al merito del provvedimento impugnato non vengono esaminate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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