Cassazione Penale, Ordinanza n. 04175/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e privo di specifiche censure contro la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, che aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse l'istanza di rideterminazione della pena inflitta con una precedente sentenza della Corte di appello di Firenze, poi irrevocabile, presentata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. L'istanza era stata respinta perché la pena risultava già interamente espiata e, quindi, il rapporto esecutivo era ritenuto completamente estinto ex art. 30, comma 4, legge n. 87 del 1953. Nel ricorso per cassazione il condannato ha riproposto censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica alle ragioni dell'ordinanza impugnata; inoltre ha invocato principi giurisprudenziali ritenuti dalla Corte non pertinenti, perché relativi al diverso tema dell'interesse del condannato all'inserimento nel cumulo di pene espiate.
Norme richiamate
art. 30, comma 4, legge n. 87 del 1953
La Corte richiama la norma per affermare che, quando la pena è già stata interamente espiata, il rapporto esecutivo deve considerarsi completamente estinto, con conseguente carenza di interesse all'istanza di rideterminazione della pena.
Massime di principio
- L'istanza di rideterminazione della pena, proposta a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale, è inammissibile per carenza di interesse quando la pena oggetto di ricalcolo sia già stata integralmente espiata e il rapporto esecutivo risulti estinto.
- Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento del giudice dell'esecuzione non è sufficiente riproporre censure già esaminate e disattese: è necessaria una critica specifica e puntuale alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso consegue anche quando le deduzioni del ricorrente si riferiscano a un tema giuridico diverso e non pertinente rispetto alla questione effettivamente decisa dal giudice di merito.
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