Cassazione Penale, Sentenza n. 38427/2024 del 18/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna (anni 3 e mesi 11 di reclusione e euro 4.300,00 di multa) per plurimi reati tra cui violenza privata e detenzione/porto di arma. I motivi principali: 1) vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'attendibilita' della persona offesa (ex moglie Anna Rita De Marco), unica fonte di prova sulle imputazioni; 2) illegittima contestazione e/o mancato nesso eziologico per alcuni capi (6, 7, 8) che non avrebbero dovuto figurare nel decreto che dispone il giudizio; 3) violazione procedurale e inutilizzabilita' delle dichiarazioni della persona offesa per nullita' formali; 4) mancata assunzione di prova decisiva ex art. 495 c.p.p. (rifiuto di effettuare la prova del guanto di paraffina su Samuel e sul ricorrente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla attendibilita' della parte offesa, rilevando che la Corte di merito e il giudice di primo grado hanno fornito motivazione congrua, ancorata agli atti e ai riscontri investigativi, e che la valutazione della testimonianza e' questione di fatto non sindacabile in sede di legittimita' salvo manifeste contraddizioni o congetture non verificabili. Quanto alle censure sulla presenza dei capi di imputazione nel decreto, la Corte ha dichiarato la decadenza dalle relative eccezioni per mancata tempestiva deduzione (regole specifiche per il rito abbreviato che sanano certe nullita'). La pretesa prova decisiva (guanto di paraffina) non poteva essere dedotta in Cassazione, essendo questione non sollevata in appello e comunque preclusa nel rito abbreviato. Conseguentemente e' stata confermata la condanna e disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
Codice penale, art. 610
Norma sostanziale contestata (violenza privata); la corte ha valutato la sussistenza del reato sulla base della prova raccolta e della attendibilita' della persona offesa
Codice penale, art. 339
Richiamato in relazione a responsabilita' per concorso di persone; la pronuncia ha confermato l'accertamento del concorso nei fatti contestati
L. 110/1975, art. 4
Norma in materia di armi richiamata per il capo relativo al porto/occultamento dell'arma; la corte ha ritenuto fondato l'accertamento della detenzione/porto dell'arma
L. 895/1967, artt. 2, 4, 7
Norme richiamate per specifiche condotte contestate; la corte ne ha condiviso l'applicazione nelle fattispecie valutate
Codice di procedura penale, art. 599-bis
Norma sul deposito/definizione del processo in appello (richiesta di patteggiamento/definizione da parte del figlio): citata per ricostruire la posizione processuale dei coimputati e gli effetti sulla vicenda
Codice di procedura penale, art. 192
Rinvio ai criteri di valutazione della prova testimoniale (con riferimento a Sez. U. Filardo): la Corte ha ritenuto che i giudici di merito hanno dato sufficiente risposta alle censure
Codice di procedura penale, art. 606 lett. e)
Limiti del sindacato di legittimita' sulla motivazione: la Cassazione controlla che i giudici di merito abbiano esaminato gli elementi, dato corretta interpretazione e risposto alle deduzioni delle parti
Codice di procedura penale, art. 491
Termini per dedurre questioni relative alla completezza e regolarita' del decreto che dispone il giudizio nel rito ordinario; la decisione ricorda la decadenza per mancata tempestiva eccezione
Codice di procedura penale, art. 438 comma 6-bis
Nel rito abbreviato la richiesta di giudizio abbreviato determina sanatoria di alcune nullita', salvo quelle assolute; principio usato per escludere censure tardive sul decreto
Codice di procedura penale, art. 495
Norma sulla prova decisiva: la Corte ha ritenuto inammissibile in sede di legittimita' la doglianza relativa al mancato esame del guanto di paraffina, soprattutto perche' non prospettata in appello e per i limiti del rito abbreviato
Codice di procedura penale, art. 581 comma 1 lett. c)
Onere di specificita' per le censure in Cassazione: la Corte ha escluso l'esame di argomentazioni formulate in termini generici, non conformi ai requisiti di specificita'
Codice di procedura penale, art. 606 comma 3
Limitazioni alla rilevabilita' di determinate questioni in sede di legittimita' (es. mancata proposizione in appello); richiamata per escludere il motivo relativo alla prova del guanto di paraffina
Massime di principio
- La valutazione dell'attendibilita' della persona offesa e' questione di fatto: la Cassazione non puo' sostituirsi ai giudici di merito salvo che la motivazione contenga manifeste contraddizioni o congetture non verificabili.
- Nel rito abbreviato molte nullita' e vizi dell'imputazione si considerano sanati se non dedotti tempestivamente; eccezioni sulla completezza del decreto devono essere sollevate nei termini procedurali previsti o risultano precluse.
- Le doglianze generiche e prive di specificita' (art. 581 c.p.p.) non sono esaminabili in Cassazione; i motivi devono rispettare l'onere motivazionale e di precisione richiesto.
- La richiesta in Cassazione di effettuare nuove prove o di censurare la mancata assunzione di prove decisive e' in gran parte preclusa se la questione non e' stata tempestivamente sollevata nei precedenti gradi o quando il rito scelto limita l'assunzione integrativa di prove.
- Il controllo di legittimita' e' limitato a verificare se i giudici di merito abbiano esaminato e motivato le loro conclusioni in modo coerente e logicamente sostenibile; non e' consentito un libero riesame critico degli elementi di fatto.
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