Sentenza del 24/04/2015 n. 8362 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la tempestività dell'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 1998, notificato il 25 novembre 2004. Ha sostenuto che il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 504 del 1992 dovesse decorrere dal 1998 e scadere il 31 dicembre 2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo tempestiva la notifica. Per l'ICI relativa al 1998, il termine quinquennale decorre dall'anno 1999, entro il quale avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione; pertanto la scadenza era il 31 dicembre 2004. L'avviso notificato il 25 novembre 2004 è quindi valido e tempestivo. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e spese forfettarie.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2
termine quinquennale di decadenza
Il termine per notificare l'accertamento decorre dall'anno successivo a quello cui si riferisce l'imposta, coincidente con l'anno in cui il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione. Per l'ICI 1998, il termine decorre dal 1999 e scade il 31 dicembre 2004.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
La disposizione individua il vizio denunciato dalla ricorrente, che ha sostenuto l'erronea applicazione della disciplina sulla decadenza dell'accertamento.
Massime di principio
- Nel calcolo dei termini di decadenza tributaria occorre verificare da quale anno la legge fa decorrere il termine: non necessariamente coincide con l'anno cui si riferisce l'imposta.
- Quando la normativa collega la decorrenza all'anno in cui doveva essere presentata la dichiarazione, il termine decorre dall'anno successivo a quello d'imposta.
- Un avviso notificato prima della scadenza del termine decadenziale è tempestivo, anche se notificato nell'ultimo anno utile.
- Per valutare la decadenza non è sufficiente confrontare l'anno d'imposta con la data di notifica: occorre individuare la specifica regola legale di decorrenza e calcolare la scadenza esatta.
- La soccombenza in cassazione può comportare, oltre al rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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