Sentenza n. 180/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 22 ottobre 2024 n. 987.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 22 ottobre 2024, n. 987, relativa all'assegnazione della carta del docente per gli anni scolastici indicati
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti scolastiche)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 22 ottobre 2024, n. 987, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare a ciascuna la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ogni anno scolastico, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo. Per una ricorrente il giudicato riguardava gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro; per l'altra riguardava gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.000 euro. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Le ricorrenti hanno dedotto la persistente inerzia dell'amministrazione, nonostante fosse inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute dal titolo esecutivo. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio costituisce, unitamente all'inerzia dell'amministrazione nell'eseguire il titolo, il presupposto per ordinare l'ottemperanza al giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, unito alla mancata esecuzione del comando giudiziale, consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.
- Quando il giudicato impone all'amministrazione un'attività esecutiva puntuale e non risultano contestazioni sul merito dell'obbligo, il giudice dell'ottemperanza può prescrivere le modalità concrete di adempimento, indicando l'atto o l'attività da compiere e le somme da accreditare.
- In caso di ulteriore inottemperanza all'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.
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